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Graduatoria interna di istituto: punteggio ricongiungimento coniuge, quando si valuta

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Il  punteggio che può essere valutato nella graduatoria interna di istituto comprende anche il ricongiungimento al coniuge in presenza di precise condizioni. Vediamo quali

Un lettore ci scrive:

“Sono un insegnante tecnico pratico (classe di concorso B17) vorrei sapere gentilmente se ho diritto ai 6 punti per il ricongiungimento al coniuge nella graduatoria interna di istituto. Insegno in un comune distante 30 km dalla residenza del mio coniuge. Vicino al comune di residenza del mio coniuge c’è un istituto scolastico distante 15 km in cui si insegna la mia stessa disciplina, ma sono disponibili solo 12 ore. La mia scuola sostiene che non ho diritto ai 6 punti del ricongiungimento nella scuola in cui insegno perché nel comune più vicino alla residenza del mio coniuge, l’istituto di cui sopra, c’è l’insegnamento della mia materia (12 ore). Il mio quesito è questo: considerato le premesse di cui sopra,  si chiede se ho diritto ai 6 punti di ricongiungimento al coniuge nell’istituto in cui insegno?”

La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto viene fatta in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI, nella parte riguardante la mobilità d’ufficio.

Tra le voci da considerare vi sono anche le esigenze di famiglia che comprendono il ricongiungimento familiare e i figli minori.

Se il punteggio per i figli minori spetta sempre, non è la stessa cosa per il punteggio relativo al ricongiungimento familiare, che può essere valutato solo in presenza di precise condizioni

Punteggio per ricongiungimento familiare

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di  pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi

Come chiarisce la nota 6) della tabella di valutazione, la residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento corrisponde a 6 punti aggiuntivi che spettano per tutte le scuole del comune oppure, nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche utili (cioè che non comprendano l’insegnamento del docente), il punteggio spetta per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

Conclusioni

Al nostro lettore non spetta, quindi, il punteggio di ricongiungimento nella scuola di titolarità, in quanto è ubicata in comune diverso da quello di residenza o viciniore del coniuge. Non ha alcuna influenza il fatto che nel comune viciniore non vi sia una cattedra disponibile, ciò che conta è la presenza in tale comune di un’istituzione scolastica dove è previsto l’insegnamento per la classe di concorso di titolarità del docente

Il chiaro riferimento normativo è la nota 7) della tabella di valutazione allegata al CCNI dove si stabilisce quanto segue:

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

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