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Graduatoria interna di istituto: in quali casi si può escludere il docente con precedenza 104/92

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L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per il docente beneficiario della 104 per assistenza genitore disabile, si applica a determinate condizioni. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

 “Sono un’insegnante di scuola secondaria I grado. Da quest’anno beneficio della legge 104/92, assisto mio padre, solo che quest’ultimo non risiede nel comune della mia scuola di titolarità, presso la quale conservo solo 6 ore. Ora il mio quesito è : nella graduatoria interna di istituto 2020  conserverò le 6 ore o passerò sulle 18 del mio collega per effetto della 104, anche se ho un punteggio più basso? Sarò vincolata alla condizione di presentare domanda di trasferimento volontaria presso il comune di residenza di mio padre? E se non ci sarà la disponibilità io subentrerò sulla cattedra delle 18 ore oppure no”

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per il docente beneficiario della precedenza per assistenza a genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, è possibile soltanto in presenza di precise condizioni, come previste nel CCNI.

Si tratta della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto IV) del contratto sulla mobilità, riguardante la seguente voce: Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i docenti beneficiari della precedenza indicata, è prevista nell’art.13 comma 2 del CCNI, dove alla lettera a) si stabilisce che i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) indicate nel comma 1, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

In quali casi è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto

Per usufruire dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto e non poter essere dichiarato soprannumerario in presenza di contrazione nell’organico della scuola, a prescindere dal punteggio, la scuola di titolarità del docente con precedenza 104 per assistenza al genitore disabile deve essere ubicata nel comune in cui risulta domiciliato il familiare disabile da assistere.

In assenza di posti richiedibili in tale comune la titolarità del docente deve risultare nel comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

Si chiarisce, come sottolineato nella nota 5) del succitato art.13, che per  “posto richiedibile” si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per il comune in cui risulta domiciliato il familiare disabile o per il comune viciniore, alle stesse condizioni previste nel punto IV) dell’art.13 comma 1

Questo obbligo non sussiste nel caso la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Conclusioni

Il nostro lettore potrà, quindi, essere escluso dalla graduatoria interna di istituto, salvaguardando, in tal modo, la sua titolarità nella scuola, in presenza di contrazione nell’organico, soltanto alle condizioni indicate.

Se l’organico sarà confermato e il docente risulta in servizio su una Cattedra Orario Esterna, rimarrà su tale cattedra a prescindere dalla sua precedenza.

La possibilità di non avere l’assegnazione di una cattedra esterna è prevista, nel suo caso, soltanto per una COE ex-novo, non presente cioè  nell’organico del precedente anno scolastico e costituita in seguito a contrazione in organico, che deve essere assegnata ad un docente in servizio l’anno precedente su una cattedra interna.

In questa situazione il diritto all’esclusione,  dei beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art.13, dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica, però, esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi) e non per le COE ex-novo costituite tra scuole delle stesso comune

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