Graduatoria interna di istituto, il concorso straordinario primaria 2018 non dà punti

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Numerosi docenti, già assunti in ruolo per scorrimento della graduatoria del concorso straordinario 2018, ci chiedono se possono avere i 12 punti nella graduatoria interna di istituto. 

Le graduatorie sono state pubblicate in forma provvisoria entro il 6 maggio e, dopo il controllo dei titoli, saranno pubblicate in forma definitiva per l’individuazione del sovrannumerario.

Una nostra lettrice chiede

vorrei chiedervi se il superamento del concorso straordinario di cui al DDG n. 1546/2018 posto comune scuola primaria è valutabile (12 punti) ai fini della graduatoria interna. L’eventuale non valutabilità a quale articolo del decreto o di altra legge fa riferimento? La mia scuola d’appartenenza  non me l’ha valutato poichè è un concorso straordinario.

Il comportamento della segreteria è corretto, in quanto il concorso straordinario di cui al DDG n. 1546/2018 non ha comportato alcun “superamento” non essendo selettivo.

Tutti coloro che, in possesso del requisiti, hanno presentato domanda sono stati inseriti in graduatoria di merito.

La prova svolta è servita solo a determinare il punteggio, non il superamento della stessa.

Pertanto, nel modo di concepire il concorso, c’è da parte dell’insegnante, un errore di fondo.

La tabella di valutazione dei titoli afferma infatti che il punteggio di 12 punti spetta per il “superamento del concorso ordinario”.

I 12 punti per il concorso: quando spettano

Per l’attribuzione del suddetto punteggio devono concorrere le condizioni di seguito riportate:

  • il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
  • il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza.

Conseguentemente a quanto detto sopra:

  • non si valutano nella scuola primaria (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia;
  • non si valutano nella scuola secondaria di secondo grado (per il docente titolare in tale grado di istruzione) i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado.;
  • si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado;

Evidenziamo inoltre che: 

  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Alla luce di quanto detto sopra, nell’ambito della mobilità e delle graduatorie interne di istituto, oltre ai concorsi ordinari per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di appartenenza:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano nella scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia;

Quali concorsi non si valutano

Non sono valutati sia nella mobilità che nelle graduatorie interne di istituto:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado);
  • il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con DDG del 7 novembre 2018.

Il concorso, infine, non è valutato a coloro che hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

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