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Graduatoria interna di istituto e punteggio di continuità nel comune: quando e come si valuta

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Nella graduatoria interna di istituto il punteggio di continuità si può valutare anche per il comune di titolarità.  Quando e come si valuta

Un lettore ci scrive:

“Vorrei sapere se nella graduatoria interna d’istituto, passando da posto sostegno a posto comune nella stessa scuola di titolarità  si perde anche il servizio di ruolo prestato nello stesso comune”

Il punteggio di continuità si può valutare per il servizio continuativo prestato, nella stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità, sia nella scuola di titolarità, che nel comune di titolarità.

Ci sono differenze tra mobilità e graduatoria interna di istituto

Punteggio di continuità nella mobilità

Per la mobilità si valuta solo il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità dopo aver svolto un triennio continuativo.

Il punteggio spettante è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto

Per la graduatoria interna di istituto il punteggio di continuità si può valutare sia per la scuola di titolarità che per il comune di titolarità

Il punteggio maturato nella scuola di titolarità si può valutare dopo aver maturato un solo anno

Il punteggio di continuità nel comune, come prevede la nota 5bis) lettera C0) della tabella di valutazione allegata al CCNI,  si valuta con 1 punto  per ogni anno di servizio svolto nel comune di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto. Questo punteggio non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola

Punteggio di continuità: quando si perde

Il punteggio di continuità maturato, sia nella scuola che nel comune, si perde in seguito a mobilità volontaria e assegnazione provvisoria

Se il trasferimento riguarda una diversa tipologia di posto, anche se il docente, come il nostro lettore che è passato da sostegno a posto comune, rimane nella stessa scuola di titolarità e, quindi, nello stesso comune, perde comunque il punteggio maturato anche nel comune in quanto per la valutazione della continuità il servizio deve essere prestato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto.

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