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Graduatoria interna di istituto: docente con precedenza 104, quando ha diritto all’esclusione

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L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con precedenza 104 per assistenza coniuge disabile è sempre possibile? Condizioni  richieste

Una lettrice ci scrive:

“Sono arrivata quest’anno nella mia scuola in seguito a trasferimento e, pertanto, nella graduatoria interna d’istituto dovrei essere inserita in coda. Usufruendo della 104 art. 3 comma 3 per mio marito, ho diritto ad essere esclusa dalla graduatoria?”

La precedenza per assistenza al coniuge disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92, consente l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza di precise condizioni come specificate nel CCNI

Si tratta della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto IV) riguardante l’assistenza al coniuge,  al figlio con disabilità, l’assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, l’ assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Quando è possibile l’esclusione dalla graduatoria

Come chiarisce il succitato art.13 nel comma 2, “I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)

Per quanto riguarda la precedenza che interessa la nostra lettrice, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, potrà essere esclusa dalla graduatoria interna della scuola di titolarità solo se questa è ubicata nel comune di residenza del coniuge oppure, in assenza di scuole in cui è previsto l’insegnamento per la classe di concorso o il posto di titolarità, nel comune viciniore.

Se la scuola si trova in comune diverso, per essere esclusa dalla graduatoria dovrà presentare, per il prossimo anno scolastico,  domanda di trasferimento per tale comune

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