Graduatoria interna di istituto, continuità di servizio e trasferimento da sostegno a posto comune

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valutazione

Graduatoria interna di istituto: quando e come si valuta la continuità di servizio.

“Buongiorno, insegno alla scuola dell’infanzia come insegnante di sostegno dal 2001. Nel 2010 sono passata di ruolo e nel 2015 ho fatto il passaggio di cattedra su posto comune ma sempre alla scuola dell’infanzia. Dal 2012 insegno nella stessa scuola … ed anche classe dapprima come insegnante di sostegno ed in seguito come insegnante di sezione. Stamattina ho guardato per caso la graduatoria d’istituto e mi sono accorta che facendo il passaggio di ruolo ho perso parte del punteggio del servizio.come se fossi di ruolo dal 2015 . Gradirei sapere se deve essere così. Colleghe che hanno meno anni di servizio e che sono passati di ruolo dopo di me risultano avere più punteggio.”

Continuità di servizio: quando si valuta

I riferimenti sono il CCNI sulla mobilità 2019/22, nello specifico la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, e la nota 5 bis alla stessa tabella.

La continuità di servizio si valuta se sussistono le seguenti condizioni:

  • servizio nella stessa scuola di titolarità;
  • titolarità nello stesso tipo di posto o  classe di concorso di attuale appartenenza.

La continuità si perde in caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento (esclusi i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata).

Si precisa inoltre che il  trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Continuità di servizio: come si valuta

Nei movimenti a domanda, quindi nel trasferimento volontario, la continuità si valuta in caso di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di titolarità (fermo restando le condizioni sopra riportate), nella maniera seguente:

  • 2 punti ogni anno entro il quinquennio;
  • 3 punti ogni anno oltre il quinquennio.

Quindi dopo tre anni, al docente saranno attribuiti 6 punti; poi 2 punti all’anno per il quarto e quinto anno; oltre il quinto gli saranno attribuiti 3 punti all’anno.

Nei trasferimenti d’ufficio e nelle graduatorie interne di istituto la continuità si valuta, a prescindere dal triennio, nella maniera di seguito indicata:

  1. continuità nella scuola: 2 punti ogni anno entro il quinquennio; 3 punti ogni anno oltre il quinquennio;
  2. continuità nel comune: 1 punto per ogni anno.

Non è possibile cumulare, per lo stesso anno scolastico, i punteggi di cui ai punti 1 e 2.

Conclusioni

La scuola della collega ha operato correttamente, in quanto la stessa ha perso la continuità di servizio in seguito al trasferimento da sostegno a posto comune. Infatti, se è vero che è rimasta nella stessa scuola, è altrettanto vero che ha perso l’altro requisito richiesto, ossia la titolarità nel medesimo posto di appartenenza.

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