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Graduatoria interna di istituto: condizioni per esclusione dei docenti con 104

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Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: è un diritto del docente con 104 nel rispetto di specifiche condizioni. Quali sono?

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente di scuola primaria titolare in un IC  molto vicino al comune di residenza di mia madre per la quale usufruisco di l. 104. Mi dicono che sono obbligata, per non perdere la riserva garantita dalla 104, a chiedere trasferimento nel comune di residenza. Mi chiedo: è proprio così? O c’è un limite di Km di distanza entro i quali si può rimanere?”

Il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto spetta ai docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI

Quali precedenze danno il diritto all’esclusione dalla graduatoria

Come chiarisce l’art.13 comma 2 lettera a), i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato articolo, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Il diritto all’esclusione spetta, quindi, in presenza di una delle seguenti condizioni:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Assistenza al genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92: condizioni per l’esclusione dalla graduatoria

Per il docente beneficiario della precedenza prevista nel punto IV) dell’art.13, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se è titolare in una scuola ubicata nel comune di residenza del familiare disabile.

Se la scuola di titolarità si trova  in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per scuole ubicate in tale comune, alle condizioni previste nel contratto

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, essendo titolare in comune diverso da quello di residenza del genitore disabile, per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna della scuola di titolarità, dovrà presentare per il prossimo anno scolastico domanda di trasferimento per tale comune o, in assenza di scuole richiedibili,  per il comune viciniore, secondo la tabella di viciniorietà pubblicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale

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