Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo: titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio. Calcolo completo

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Nel corso di queste settimane i docenti di ruolo dovranno compilare la “graduatoria interna di istituto”. Il punteggio che deve essere attribuito viene valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2022/25 sulla mobilità con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

N.B. La graduatoria interna comprende esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato.  Graduatoria interna di istituto 2024, non vanno inseriti docenti assunti da GPS e concorso straordinario bis ancora con contratto a tempo determinato

N..B. Una delle problematiche più diffuse per l’anno scolastico 2024/25 è la compilazione delle graduatorie in caso di dimensionamento

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Come si valuta il punteggio

Nella valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella, comprendenti servizio (pre-ruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.

Le diverse voci relative all’ANZIANITÀ DI SERVIZIO, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1

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Le ESIGENZE DI FAMIGLIA, comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate nella tabella A2

Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 7) della tabella di valutazione, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

lettera B) e lettera C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del docente soprannumerario.

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I TITOLI GENERALI sono descritti nel dettaglio con relativo punteggio nella tabella A3

Si ritiene importante precisare che possono e devono essere valutati soltanto i titoli e le esigenze di famiglia in possesso degli interessati entro il termine previsto, dall’Ordinanza ministeriale, per la presentazione della domanda di trasferimento.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

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Documentazione

Ogni elemento valutabile deve essere documentato dai docenti, che possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto, il Dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

Graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria: differenze nella valutazione del punteggio

La valutazione del punteggio nella graduatoria interna di istituto segue criteri diversi, per alcune voci, rispetto a quelli utilizzati per la mobilità volontaria.

Queste differenze riguardano:

  • il servizio pre-ruolo
  • il servizio in altro ruolo
  • l’anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica
  • la continuità di servizio

Servizio pre-ruolo

Il servizio pre-ruolo valutabile è quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’Infanzia, fino al termine delle attività educative.

Nella mobilità volontaria il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne di istituto viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto

Servizio in altro ruolo

Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Nella mobilità d’ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa quanto segue:

  • gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.
  • gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia.

Anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica

Nella valutazione dell’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica i criteri seguiti sono differenti a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no.

Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.

Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della

nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio e, quindi, nella graduatoria interna di istituto

Continuità

La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Il punteggio spettante si calcola con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato almeno un triennio nella scuola di titolarità.

Nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d’ufficio, si prescinde dal triennio e il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità.

Sempre ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio continuativo di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità.

Il punteggio per la continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità.

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Conclusioni

Queste differenze nella valutazione del punteggio tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria possono determinare, per i docenti dichiarati soprannumerari, una duplice valutazione della domanda di trasferimento, in quanto possono essere calcolati due punteggi diversi, uno valido per la mobilità volontaria, se il docente potrà essere soddisfatto in una preferenza, e l’altro per il trasferimento d’ufficio se il docente, non potendo essere trasferito in una sede richiesta, viene assegnato d’ufficio in una scuola non richiesta.

In quest’ultimo caso il punteggio di trasferimento sarà quello della graduatoria interna di istituto.

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