Graduatoria interna di istituto: chi va in coda

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Le graduatorie interne di istituto, utili ad individuare eventuali perdenti posto, vanno prodotte e pubblicate entro il prossimo 20 aprile.

Ne abbiamo parlato in Graduatorie interne di istituto, pubblicazione entro il 20 aprile. Docenti esclusi

Affrontiamo in questa scheda un caso particolare, ossia quello di un docente dichiarato perdente posto lo scorso anno scolastico, che dal 01/09/2018 acquisisce la titolarità in una nuova scuola in seguito a domanda condizionata. Tale docente va collocato in coda o graduato a pettine?

Rispondiamo al quesito riportando quanto previsto dal CCNI sulla mobilità.

Graduatoria interna di istituto: chi va collocato in coda e chi no

Il CCNI così prevede:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

l. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo; 

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

In base alla disposizione contrattuale vanno collocati in coda:

  • i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal 01/09/2018 per mobilità a domanda volontaria (senza alcuna distinzione tra i titolari di scuola e gli incaricati triennali) o assunti in ruolo, o i docenti perdenti posto individuati tali dall’anno 2016/2017 e precedenti che, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Non vanno collocati in coda, quindi graduati a pettine:

  • i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dal 01/09/2017 e precedenti, ovvero docenti individuati perdenti posto nel marzo/aprile 2018 e trasferiti il 01/09/2018 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Graduatoria interna di istituto: perdente posto entrato in organico 01/09/18 con domanda condizionata

Alla luce di quanto sopra riportato, il docente dichiarato perdente posto lo scorso anno scolastico, che dal 01/09/2018 acquisisce la titolarità, in seguito a domanda condizionata, in una delle preferenze espresse dopo la scuola di titolarità, non va collocato in coda ma graduato a pettine, ossia insieme ai docenti entrati a far parte dell’organico dal 01/09/2017.

Graduatorie interne di istituto, come si individua docente perdente posto [VADEMECUM e MODELLI]

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