Graduatoria interna di istituto, chi deve stare all’ultimo posto

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Scaduto il termine per le domande di mobilità dei docenti è tempo di pubblicazione delle graduatorie interne di istituto entro 15 giorni successivi al 5 aprile.

Uno degli errori che si ripete con frequenza è considerare il docente arrivato nella scuola il 1/9/2018, perché trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, come ultimo arrivato e quindi collocato in coda alla graduatoria interna di istituto.

Così non è ed è bene che i docenti interessati facciano poi reclamo o che le scuole che non hanno ancora predisposto le graduatorie stiano attenti a questi casi.

Quali docenti devono essere individuati perdenti posto

I primi docenti individuati perdenti posto sono:

  •  i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti con decorrenza dal precedente primo settembre (2018) per mobilità a domanda volontaria. Sono compresi i neo immessi in ruolo (GAE e concorso 2016).

Successivamente sono individuati perdenti posto

  •  i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra (dal 2017 a ritroso), ovvero dal precedente primo settembre (2018) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Il docente perdente posto del 2017/18 che è stato trasferito d’ufficio l’1/9/2018

Appare quindi chiaro che i docenti arrivati nella scuola dal precedente primo settembre rispetto al momento in cui si determina la graduatoria, ovvero 1/9/2018, perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata sono considerati docenti facenti già parte dell’organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria.

Il docente perdente posto del 2016/17 che per 8 anni richiede il rientro

Diverso invece è il caso del docente che era già perdente posto da almeno il 2016/17 a ritroso e che aveva prodotto domanda online di rientro. Tale docente se arrivato l’1/9/18 perché aveva espresso l’attuale scuola nelle preferenze, ovviamente in subordine alla scuola di ex titolarità in cui chiedeva di rientrare e non è rientrato per mancanza di posti, allora è considerato a domanda volontaria. Deve essere considerato in coda alla graduatoria.

2 esempi

1.  Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1//9/2018 è quel docente che è stato dichiarato perdente posto nel marzo/aprile 2018, ovvero nell’anno scolastico 2017/18.
Tale docente ha prodotto domanda cartacea e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d’ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a “domanda condizionata”). Quindi arriva nella nuova scuola l’1/9/2018 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità (per il 2019/20 è la prima volta che richiede il rientro nell’ex scuola).

2. il docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2017/18 è già in una “nuova” scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto.
Tale docente, come si sa, ogni anno e per 8 anni inoltra domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui ha perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola è inserita come prima preferenza nel modulo online affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.
Se però l’indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l’ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (Infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità.

Conclusioni

Un docente è stato dichiarato perdente posto nel 2016/17 e l’1/9/2017 (a.s. 2017/18) è stato trasferito a domanda condizionata nella scuola X perché non si è liberato il posto nella propria scuola.

Entro aprile 2018 (a.s. 2017/18) tale docente ha prodotto domanda online per richiedere per la prima volta il rientro nella sua scuola di ex titolarità. Quest’ultima è stata indicata come prima preferenza. Il docente, però, oltre ad indicare la sua ex scuola ha espresso altre preferenze.

Non è stato soddisfatto nel rientro ma lo è stato in una delle altre scuole espresse in domanda nella quale è quindi arrivato l’1/9/2018.

In questo caso il docente è considerato a domanda volontaria e quindi ultimo arrivato.

Tale invece non è il docente indicato nell’esempio 1 perché arrivato trasferito d’ufficio nella nuova scuola al 1/9/2018.

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Come si valutano i titoli

A cura dei Professori Paolo Pizzo e Mauro Colafato

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