Graduatoria interna di istituto, 6 punti ricongiungimento genitori: quando spettano e a quali condizioni

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valutazione

“Spettabile redazione, Nel formulare la modulistica graduatoria interna d’istituto… Un docente non coniugato residente nello stesso comune dei genitori, ma non convivente, spettano i 6 punti?”

Rispondiamo al quesito del nostro lettore ricordando cosa prevede il CCNI sulla mobilità 2019/20.

Tabella titoli

La tabella, cui fare riferimento, per i punteggi previsti per ricongiungimento è allegata al Contratto. Si tratta della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”.

La sezione di interesse è la “A2”.

Ricongiungimento e graduatoria interna di istituto

Nel caso della graduatoria interna di di istituto le esigenze di famiglia vanno considerate come esigenze di non allontanamento dalla scuola.

Di seguito i tipi di esigenze di famiglia previsti e i relativi punteggi:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli……………………Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni…………………………………………Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………..Punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto………………………………………………………………………………..Punti 6

Nella graduatoria interna di istituto, le succitate esigenze di famiglie, intese come non allontanamento, vengono valutate nella maniera seguente:

  • lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc ..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il
    comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D
    della Tabella a – Parte II.
  • lettera B) e lettera C) valgono sempre;
  • lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Risposta al quesito

Come si evince da quanto sopra riportato, al docente non coniugato o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, spettano 6 punti per il ricongiungimento (non allontanamento) ai genitori residenti nel comune di titolarità del docente.

Nella tabella non parla di convivenza, pertanto i 6 punti, di cui al quesito, spettano.

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