Graduatoria Interna ATA: la valutazione del servizio prestato in altro ruolo per effetto del D.P.R. 10/01/1957, n. 3

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Graduatorie interna ATA: come si valuta servizio svolto in altro ruolo. 

Un assistente amministrativo ci chiede

Premesso che ho svolto un servizio di RUOLO come CUOCO dal 16/1/1979 al 06/09/1988 e poi sono passato ai ruoli di COLLABORATORI AMMINISTRATIVI ai sensi del’art. 200 del T.U. approvato con DPR 10/1/1957 n. 3,

nel compilare la graduatoria interna d’istituto ATA, la collega insiste che il servizio prestato come CUOCO è da valutare come pre-ruolo.

Nelle annotazioni allegate alla scheda di valutazione, al punto 2, si evince che “sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce (stiamo parlando della lett. A)  dell’anzianità di servizio.

PROSEGUE

“il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con DPR 10/1/57, n. 3, purchè il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella TABELLA A annessa al DPR 31/5/74, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica”

Ringrazio per il cortese interessamento

di Giovanni Calandrino – Al punto A) della tabella “ANZIANITÀ DI SERVIZIO” annessa al CCNI mobilità, rientra la valutazione del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza. La nota 2 dice che, è valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale.

Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;

L’art. 200 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 afferma che:

Gli impiegati trasferiti conservano l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l’anzianità nella qualifica già ricoperta”.

Considerato che il profilo di cuoco rientra tra le carriere esecutive annesse alla tabella A;

Se il suo profilo di provenienza è stato da cuoco a assistente amministrativo (per effetto del suddetto transito ai sensi del D.P.R. 10/01/1957, n. 3);

Per i motivi appena espressi il servizi in questione rientra al punto A della tabella “ANZIANITÀ DI SERVIZIO” e come tale valutato ovvero 2 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).

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