Graduatoria ed esaurimento, chi può reinserirsi. Chiarimenti

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Libero Tassella – Il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento in sintesi. La legge 143/2004 e i suoi effetti nei successivi 15 anni. 

Il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

In estrema sintesi la legge 143 del 2004 prevedeva due cose:

1) Il docente che a pieno titolo era inserito  in graduatoria e per qualsiasi motivo  non presentava domanda di aggiornamento,  veniva depennato dalle graduatorie che allora si chiamavano permanenti.

2) Il docente depennato con l’aggiornamento successivo poteva presentare domanda di reinserimento in graduatoria, dove veniva reinserito con il punteggio precedente e nello stesso tempo aggiornare il punteggio.

Il disposto della norma  di cui al punto 1) trovava   la sua prima applicazione con l’aggiornamento delle graduatorie permanenti relative agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, infatti tutti i docenti che per un qualsiasi motivo non presentarono  domanda di aggiornamento, anche in assenza di nuovi titoli, furono depennati.

Nell’aggiornamento per il biennio successivo 2007/08 e 2008/09, allorquando per la prima volta le graduatorie si chiamarono ad esaurimento, mentre si continuò  ad applicare il disposto di cui al punto 1), procedendo a nuovi depennamenti dei docenti che non presentarono nei termini domanda di aggiornamento, non fu applicato il disposto di cui al punto 2 e cioè  il reinserimento a domanda dei docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nel biennio precedente in contrasto con la 143 del 2004.

Negli anni successivi il Miur ha agito allo stesso modo e cioè ha depennato chi non presentava domanda di aggiornamento, ma non non ha reinserito chi presentava domanda di reinserimento.

In pratica dal 2004 al 2019 per ben 15 anni il Miur ha applicato parzialmente la legge 143, dando vita a un notevole  contenzioso.
I docenti depennati in quanto abilitati sono stati inseriti innseconda fascia di istituto ma per loro le possibilità lavorative si sono ridotte, supplenze annuali o immissioni in ruolo, ad esempio sono stati esclusi dal piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla 107 del 2015.

Finalmente con l’aggiornamento del 2019 delle Gae si pone fine a questa lunga querelle che nasce da un’applicazione parziale della norma.

I docenti depennati a partire dal primo aggiornamento in cui è  stato previsto il depennamento per mancato aggiornamento,  (2005/ 07) con istanza di reinserimento potranno ora essere finalmente  reinseriti nella provincia da cui erano stati depennati, aggiornare il punteggio maturato dal momento del depennamento e se vogliono possono trasferirsi di provincia.

Inoltre saranno inseriti di nuovo in prima fascia di istituti, mentre dopo il depennamento erano stati  retrocessi in seconda fascia.

Il reinserimento in GAE riguarda solo questa categoria di docenti,  tutti gli altri ne sono esclusi.

Date probabili aggiornamento: dal 26 aprile

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