Giusta la nomina da Salvaprecari su tre scuole in tre comuni diversi

Di Lalla
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SAB – Il Tribunale di Paola conferma il diritto per i docenti precari ad essere nominati su tre scuole in tre comuni diversi. Per il sindacato SAB è giunto il momento di adeguare il regolamento sulle supplenze alle nuove leggi ed al contratto di lavoro vigente.

SAB – Il Tribunale di Paola conferma il diritto per i docenti precari ad essere nominati su tre scuole in tre comuni diversi. Per il sindacato SAB è giunto il momento di adeguare il regolamento sulle supplenze alle nuove leggi ed al contratto di lavoro vigente.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, con ordinanza n. 1807/10, rigetta il ricorso presentato da un docente che contestava la legittimità di una nomina conferita dal dirigente scolastico di un istituto superiore di Paola ad altro docente già in servizio su due scuole, in due comuni che, a parere del ricorrente, non poteva essere conferita nella terza scuola, nel terzo comune vietata dal Regolamento D.M. n. 131/07 sulle supplenze che prevede, all’art. 4 comma 2, massimo tre sedi e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Il Giudice ha confermato la legittimità della nomina e l’operato del dirigente ritenendo il Regolamento, per i docenti inseriti nel decreto salvaprecari, superato da nuova normativa che non pone più tali limiti.

Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola valuta positivamente tale decisione che pone ordine in materia di nomine per i precari alla luce, sia dell’art. 40 del contratto di lavoro del 29/11/07, sia dei DD.MM. n. 82 e 100/09 i quali, essendo anche successivi al regolamento citato, diventano fonte primaria da applicare rispetto alla fonte pubblicistica rappresentata dal regolamento.

Nel merito, il Giudice ha osservato che, con l’intervenuto D.L. n. 134/09, convertito nella legge n. 167/09, sono state apportate modifiche e deroghe alla legge n. 124/99, ed è riconosciuta la precedenza assoluta al completamento al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento per cui, giustamente, il dirigente scolastico ha conferito la nomina sulla terza scuola nel terzo comune.

Inoltre, anche l’art. 2 comma 1 del D.M. n. 82/09 -decreto salvaprecari-, riconosce la precedenza assoluta, in assenza di personale in servizio nella scuola, ai precari docenti ed ATA a sottoscrivere contratti con i dirigenti senza limiti e che, ai fini del completamento d’orario, deve essere rispettato l’ordine d’inserimento nelle graduatorie provinciali con il solo obbligo che il completamento deve avvenire nella provincia dov’è stato già sottoscritto il precedente contratto.

I decreti citati riconoscono il diritto al completamento senza i vincoli invocati dal ricorrente e l’unica limitazione imposta è quella che il completamento deve avvenire nella medesima provincia e, nel caso di specie, visto che la controinteressata era già in servizio in scuole della provincia di Cosenza, per effetto di nomina da parte dell’USP, per essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento, trova giusta applicazione il principio del diritto al completamento, con precedenza assoluta, com’è avvenuto e com’è consentito dal D.L. 134/09, in deroga ai limiti stabiliti dal Regolamento.

Il SAB evidenzia che la deroga, oltre a quella fatta rilevare dal Giudice, è prevista anche dalla nota ministeriale prot. n. 19212 del 17/12/09 di precisazione e chiarimenti per l’applicazione pratica dei decreti salvaprecari.

Alla luce anche della decisione di cui sopra, a parere del sindacato SAB, il regolamento sulle supplenze di cui al D.M. n. 131/07 che sta creando sempre più contenzioso tra i precari deve essere rivisto ed adeguato alle successive norme contrattuali e di legge anche perché, il divieto imposto di conferire nomine, non oltre le tre scuole in max due comuni, risulta superato dal dimensionamento
della rete scolastica che, a seguito di accorpamenti, perdita di autonomia, ecc.., ha istituito più sezioni staccate o plessi in altri comuni, confinanti tra loro, viciniori alla sede principale, per cui non ha più ragione di esistere il vincolo di max tre scuole in max due comuni sia per le supplenze e sia per la costituzione dei posti in organico al fine di non creare altri soprannumerari

Prof. Francesco Sola (Segretario Generale SAB)

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