Gite di istruzione. Quanti docenti accompagnatori per gli alunni? La normativa

WhatsApp
Telegram

La questione era normata dal punto 8.2 della C.M. n. 291/92 che affermava: “Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella  deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più  ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e  dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze  di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba  essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo  restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità  complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive  esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo  consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve  prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”). “

Il MIUR con circolare 2209/12 ha precisato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).”

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Tutta la materia delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, compreso il numero degli accompagnatori, è pertanto di esclusiva competenza degli organi collegiali e le circolari che precedono l’autonomia scolastica (compresa quella del ’92 sopra citata) sono ormai solo dei suggerimenti non potendo più vincolare la scuola.

Anche in tema di vigilanza è bene che la scuola adotti un regolamento specifico per i viaggi di istruzione, fermo restando che la vigilanza è sempre in capo a  tutti i docenti accompagnatori e in primis della scuola ovvero in capo al dirigente scolastico.

A tal proposito ricordiamo che i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che:

l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.

…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante“.

La scuola ha quindi l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, compresa la

scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l’incolumità degli alunni ”.

Vedi anche

Gite d’istruzione, troppe responsabilità. Si è obbligati ad accompagnare gli studenti?

Visite guidate e viaggi di istruzione: normativa, compensi, non obbligo per i docenti accompagnatori

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri