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Giorni di ferie convertiti in giorni di permesso retribuito per motivi familiari: dove è previsto

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Il docente a tempo indeterminato può convertire i sei giorni di ferie in permesso retribuito per motivi personali/familiari. Lo prevede il CCNL

Una lettrice ci scrive:

Vorrei  informazioni in merito ai sei giorni di ferie commutabili in permessi per motivi personali. Mi trovo nella condizione di dovermi assentare per 5 giorni continuativi. Ho fatto una richiesta di 3 + 2 giorni di permesso per motivi personali aggiungendo un’autocertificazione sui motivi dell’assenza ( partecipazione eventi familiari fuori regione + disbrigo pratiche burocratiche familiari fuori regione). L’attuale Reggente accoglie la richiesta dei tre giorni e rigetta quella dei 2. Lo può fare?  Non trovo nessun articolo specifico sulla regolarizzazione dei giorni di ferie commutabili in permessi.  Nel caso in cui fosse un mio diritto avere anche gli altri due giorni può gentilmente fornirmi un riferimento giuridico da sottoporre al dirigente”

I docenti a tempo indeterminato hanno diritto, durante l’anno scolastico, nei periodi di attività didattica, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari e a sei giorni di ferie, per la cui fruizione è necessario rispettare le disposizioni stabilite dalla normativa

Quale normativa

Il riferimento normativo è il CCNL 2016-2017 che, per la questione in esame, rimanda al precedente CCNL 2006-2009.

Nell’ultimo contratto, infatti, nell’art.1 comma 10, si sottolinea quanto segue:

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001

La fruizione dei tre giorni di permesso e dei sei giorni di ferie  è regolata, quindi, dall’art.15 comma 2 del precedente CCNL 2006-2009, che fa riferimenti anche all’art.13 comma 9 dello stesso contratto

Permesso retribuito per motivi personali o familiari

Come esplicitato nel succitato art.15 comma 2 del CCNL 2006-2009, “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione

Tali giorni, quindi, essendo un diritto del docente, non richiedono l’autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, che deve essere informato mediante istanza formale da parte del docente, deve prenderne atto, ma non può negarli, in quanto non è nel suo potere concederli o meno e non può sindacare sulle motivazioni debitamente autocertificate dal docente

Ferie durante l’attività didattica

Come stabilisce l’art.13 comma 9 del CCNL 2006-2009 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2

Fanno eccezione a tali condizioni, quindi, i giorni di ferie fruiti durante l’anno scolastico alle condizioni previste per il permesso retribuito per motivi personali o familiari, possibilità prevista nel art.15 comma 2 del CCNL 2006-2009 precedentemente citato, dove viene esplicitato  che, come  per i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma

In questo caso, quindi, non è necessario trovare i sostituti senza oneri aggiuntivi per la scuola e, così come per il permesso retribuito, questi giorni non possono essere negati dal Dirigente scolastico, in quanto, come indica la normativa citata, in questi casi “si prescinde” da quanto stabilisce la norma in merito alla fruizione dei giorni di  ferie durante l’attività didattica

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