Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado

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Pubblichiamo il testo dell’interrogazione parlamentare e la riposta da parte del sottosegretario Viceconte

Pubblichiamo il testo dell’interrogazione parlamentare e la riposta da parte del sottosegretario Viceconte

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04639
presentata da
GABRIELLA GIAMMANCO
mercoledì 20 aprile 2011, seduta n.467

GIAMMANCO, FRASSINETTI e BARBIERI. –
Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Per sapere – premesso che:

a differenza delle scuole secondarie di primo grado in cui l’area di sostegno è unica, nelle scuole secondarie di secondo grado esistono invece diverse aree disciplinari, ovvero AD01 area scientifica, AD02 area umanistica, AD03 area tecnico-artistica-professionale, AD04 area psicomotoria;

il comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, recante la normativa di riferimento in materia, recita: «Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato»;

la differenziazione in diverse aree è originata da un’interpretazione errata dell’espressione «nelle aree disciplinari» riportata nel suddetto comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, che era invece riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» che sono specializzati invece in tutte le aree;

tale interpretazione lede il diritto allo studio degli alunni con diverse abilità e reca danno ai docenti specializzati su sostegno in area tecnica, che pur avendo maturato punteggi elevati si ritrovano penalizzati rispetto agli specializzati appartenenti alle altre aree;

l’unificazione di tutte le aree concederebbe a tutti gli insegnanti di sostegno parità di condizioni nell’espletamento della loro attività didattica -:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente istituire un elenco unico di insegnanti di sostegno anche per le scuole secondarie di secondo grado, analogamente a quanto già avviene per le scuole secondarie di primo grado, prevedendo che l’assegnazione dei posti venga effettuata secondo l’ordine di graduatoria.(5-04639)

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall’Onorevole interrogante, si assicura che la questione dell’unificazione delle quattro aree disciplinari, in cui si articola attualmente l’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in un unico elenco comprendente tutti gli aspiranti al detto insegnamento, è all’attenzione di questo Ministero.

Occorre premettere, al riguardo, che attualmente le graduatorie ad esaurimento prevedono che gli aspiranti ai posti di sostegno degli istituti di secondo grado siano graduati in fasce riferite a quattro aree disciplinari. Una modifica di tale impostazione, tenuto conto della delicatezza e complessità della materia, potrebbe avere buon esito solo attraverso l’adozione dello strumento legislativo. Non può sfuggire, infatti, che dalla comparazione dei punteggi in possesso dei singoli docenti delle predette aree disciplinari emerge una diversità delle posizioni degli aspiranti, tale da rendere difficile la gestione della confluenza in un’unica area genericamente denominata «di sostegno» per la scuola secondaria superiore. A ciò si aggiunge che in due delle quattro aree, per mancanza di disponibilità di posti, sono collocati docenti con un punteggio molto elevato che andrebbero a porsi in posizione più vantaggiosa rispetto ai docenti già inseriti nelle rimanenti due aree, ma con un punteggio inferiore. Tutto questo a discapito delle posizioni giuridiche ormai consolidate e con il rischio di impugnative che, fondatamente, vedrebbero soccombente l’Amministrazione.

Per le graduatorie di istituto, invece, si potrebbe ipotizzare un intervento a livello amministrativo, limitatamente ai docenti collocati nella seconda e nella terza fascia di tali graduatorie.

Della questione è stato interessato il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in sede di richiesta di parere sullo «Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti d’insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Nell’ambito di tale richiesta, è stata anche prospettata l’opportunità di superare le divisioni tra le aree disciplinari del sostegno alle scuole superiori, a cominciare dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

Detto parere è stato reso nell’adunanza del 6 ottobre 2010, anche sulla base di quanto emerso in più incontri preliminari con rappresentanti dell’amministrazione, che hanno avuto luogo per chiarire diversi aspetti.
Nel parere favorevole, il Consiglio, tra l’altro, auspica, in riferimento al superamento delle aree disciplinari in ordine al sostegno, «l’esigenza di accompagnare tale processo con opportuni momenti di verifica, al fine di evitare eventuali effetti di squilibrio nella distribuzione delle competenze afferenti alle diverse aree disciplinari».

Replica

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta del rappresentante del Governo che dimostra sensibilità nel comprendere l’importanza di rivedere le quattro aree disciplinari previste per il sostegno alla scuola secondaria di secondo grado. Al riguardo, ricorda peraltro che ai docenti di sostegno è richiesto di seguire tutte le materie curriculari, a prescindere dalla propria area di appartenenza, solo sulla base delle necessità che gli alunni, di volta in volta, presentano. Aggiunge che ai docenti di sostegno, mediatori didattici e dell’integrazione e non meri ripetitori dei docenti curriculari, si richiede di sperimentare le metodologie più adatte ai fabbisogni e alle necessità dei propri alunni che si trovano in situazioni di disagio. Evidenzia, quindi, che la suddivisione di aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge, essendo il riferimento normativo per ogni ordine di scuola sempre la legge n. 104 del 1992. Auspica, quindi, la revisione delle suddette suddivisioni, ricordando peraltro che le medesime hanno provocato diversi squilibri per le posizioni in graduatoria dei docenti.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

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