GI, inserimento elenchi aggiuntivi II fascia: domanda entro il 16 febbraio. Scelta sedi dal 25/02 al 15/03

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Il decreto n. 73/2019 disciplina l’Integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, tramite la cosiddetta finestra semestrale, prevista dal D.M. 3 giugno 2015 n. 326.

Graduatorie di istituto: inserimento elenchi aggiuntivi II fascia e di sostegno. Scadenza domande

Il decreto, nello specifico, disciplina:

  • l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, i quali verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;
  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza;
  • il consueto riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia di  istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza.

Vediamo in questa scheda chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia, come e quando.

Inserimento elenchi aggiuntivi II fascia: soggetti interessati

Possono chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia delle relative graduatorie di istituto:

  • gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione per la scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado, dopo il termine ultimo di di aggiornamento triennale delle graduatorie (ossia dopo il 24/06/2017) ed entro il 1° febbraio 2019.

I summenzionati docenti sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento.

I docenti interessati sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al DM n. 374/2017.

Per le graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, la suddetta  tabella è integrata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comma 4 del D.M. 335/2018 (relativo alla valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera).

I titoli devono essere posseduti entro la data del l° febbraio 2019.

Inserimento elenchi aggiuntivi II fascia: presentazione domanda

Le domande di inserimento vanno presentate tramite il modello A3 entro il 16 febbraio 2019.

Il modello A3 va inviato, tramite raccomandata a/r oppure consegnato a mano o in alternativa anche in modalità digitale, ad un’unica scuola a scelta della provincia che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante.

I docenti, già iscritti nelle graduatorie del triennio vigente (2017/20) o che si sono iscritti in occasione delle finestre semestrali precedenti e richiedono l’inserimento nell’elenco aggiuntivo relativo alla presente finestra (del 1 febbraio 2019) per aver conseguito una nuova abilitazione, devono trasmettere la domanda alla stessa scuola destinataria dell’istanza di  inclusione all’atto dell’aggiornamento 2017-2020.

Inserimento elenchi aggiuntivi II fascia: scelta sedi

La scelta delle scuole è effettuata tramite Istanze Online, inoltrando il modello B, tra il 25 febbraio e il 15 marzo 2019 entro le ore 14,00.

Nel suddetto modello, l’aspirante può indicare al massimo 20 scuole, appartenenti alla medesima provincia; i docenti della scuola dell’infanzia e primaria ne possono indicare 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

I docenti, già inseriti per altri altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia relativi alle finestre semestrali precedenti, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione ed esclusivamente per i nuovi insegnamenti, una o più scuole già espresse allatto della domanda di inserimento. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate solo ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco aggiuntivo. Non è, invece, è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.

nota

decreto

Modello A3

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