Gestione separata. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014

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L’Inps ha emanato una circolare circa la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L’Inps ha emanato una circolare circa la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Pensioni 
Roma, 04/02/2014
Circolare n. 18
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
per l’accertamento e la riscossione 
dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 
 
OGGETTO:

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014.

SOMMARIO:

1.  Aliquote contributive e di computo

2. Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

3. Massimale annuo di reddito

4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014

5. Minimale per l’accredito contributivo

1) Aliquote contributive e di computo

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Infatti, il comma 491 del citato articolo 1 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento, mentre il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.

 Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

 Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

 Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

(27,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

22,00%

 

 

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

28,72%

(28,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

22,00%

 Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

 2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

 La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

 Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA).

 Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014). 

 3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro100.123,00.

 4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014

 Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

 Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.

 5) Minimale per l’accredito contributivo

 Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2014 detto minimale è pari ad euro 15.516,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).

 Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge 8 agosto 1995, n. 335).

  Il Direttore Generale  
  Nori

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