Genitori in disaccordo sulla scuola dove iscrivere il figlio: quando può decidere un giudice

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La giurisprudenza, quando si trova a dirimere i contrasti dei genitori in ordine all’opzione scuola pubblica o privata, preferiscono la prima, che rappresenta diretta espressione del sistema nazionale di istruzione. Tuttavia, negli ultimi anni, sono state emanate decisioni dove, nell’interesse del figlio minore, i giudici hanno disatteso il principio generale, così autorizzando l’iscrizione alla scuola privata.

La base giuridica della scelta devoluta al giudice

In ipotesi di disaccordo dei genitori, ai sensi dell’articolo 337-ter, comma III, Codice civile, la decisione è rimessa al giudice, che generalmente dà seguito al principio generale della prevalenza della scuola pubblica su quella privata. Tuttavia i giudici, nell’indipendenza della funzione esercitata, esaminano la fattispecie e valutano le peculiarità, adottando, se occorre, una deroga a tale principio. Pertanto, le istituzioni scolastiche diverse da quella pubblica, possono incontrare il favore del giudice nella risoluzione del conflitto genitoriale quando sussistono elementi precisi e specifici che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria.

La giurisprudenza privilegia la scuola pubblica

 Qualora tra i genitori sussista disaccordo sulla scelta tra la scuola pubblica e la scuola privata, secondo i giudici (Tribunale di Perugia, ordinanza del 2 maggio 2017) va privilegiata la scuola pubblica, in quanto:

  • rappresenta la scelta più neutra, poiché esprime il sistema nazionale di istruzione;
  • è espressione diretta del diritto previsto dall’articolo 33, comma II, della Costituzione della Repubblica Italiana;
  • è gratuita, al contrario di quella privata che impone il pagamento di una retta;
  • la frequenza della scuola privata richiede l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa o religiosa, che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il giudice investito della scelta può esprimere preferenze solo entro certi limiti.

Quando lo studente è già iscritto alla scuola privata

 Ove il figlio minore di età abbia già iniziato a frequentare un istituto privato, è opportuno evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4060 del 15 febbraio 2017) così rigettando il ricorso formulato da un padre, che era in disaccordo con la ex moglie, che aveva iscritto la figlia a una scuola privata. Tuttavia, per lo stesso giudice, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne e, inoltre, lo stesso giudice ha il dovere di verificare se la scelta risponda all’interesse del minore.

Quando il padre manifesta il dissenso in ritardo

 La madre, aderendo alla preferenza espressa dalla figlia minore, la aveva iscritta presso un liceo artistico privato. Il padre, nonostante fosse stato informato dall’ex moglie, si rivolgeva al Tribunale per chiedere di iscrivere la figlia a un liceo artistico pubblico. I giudici (Tribunale di Milano, decreto del 30 luglio 2009) respingono la domanda in quanto tardiva, infatti la proposta non era stata formulata in modo tempestivo, ed altresì tenendo in considerazione la preferenza espressa dalla ragazza.

Accordo dei genitori sulla privata ma disaccordo sull’istituto

 I genitori concordavano sulla circostanza di iscrivere il figlio minore alla scuola privata, tuttavia contrastavano sulla specifica scuola dell’infanzia: privata internazionale francese non confessionale per la madre, privata parificata a matrice cattolica per il padre. I giudici (Tribunale di Torino, ordinanza del 25 agosto 2016) tengono in considerazione le due opzioni esternate dai genitori ritenendole prevalenti rispetto alla scuola pubblica, quindi optano per la scuola internazionale francese, ritenendo che l’ambiente internazionale e l’insegnamento di più lingue possa dare un positivo apporto all’educazione e alla formazione della minore, altresì considerando che la sua educazione cattolica potrà in ogni caso proseguire.

La peculiare situazione personale del figlio

 Il principio generale che depone in favore della scuola pubblica può essere disatteso qualora, per le peculiarità manifestate dalla fattispecie concreta, siano manifeste delle controindicazioni: per il Tribunale (Tribunale di Milano, decreto del 2 febbraio 2017) la scelta più idonea per il figlio non era quella di autorizzare il passaggio dalla scuola privata a quella pubblica, come richiesto dal padre, in quanto avrebbe subito un profondo cambiamento delle abitudini. Nella specie esaminata, infatti, la scelta più adatta veniva identificata, dai giudici, nella prosecuzione del percorso scolastico in ambito privato, tenendo conto della criticità della relazione del figlio coi genitori, e delle fragilità manifestate.

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