Genitori contestano mancato aggiornamento del registro elettronico. Bocciatura confermata, sentenza

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I ricorsi contro le bocciature degli studenti, sono sempre più diffusi,anche se spesso ciò che si tende ad impugnare e lamentare, è abbastanza similare nei vari contenziosi.

Giustamente ognuno cerca di far valere le proprie ragioni, i propri punti di vista, le violazioni che potrebbero aver avuto luogo o gli atti ritenuti lesivi per il diritto allo studio dello studente. Nel caso trattato dalla Sentenza del 25/03/2019 N. 03947/2019 del TAR Lazio, emergono degli spunti interessanti.

Fatto

Uno studente non veniva ammesso alla classe successiva di un Liceo Scientifico Statale in particolar modo per delle insufficienze riportate in alcune materie. I genitori hanno impugnato la non ammissione alla classe successiva, nonché ogni atto conseguenziale e presupposto con particolare riferimento alla scheda dei voti relative a cinque materie. Deducevano: Violazione dell’ordinanza 92/2007 MIUR e in particolare l’art. 2, commi, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; e dell’art., comm5 e art. 4.; violazione dell’art. 1, comma 7, d.P.R. 122/2009; violazione del P.O.F.; violazione l. 135/2012, i cui commi 29 e 31 dell’art. 7 prescrivono l’utilizzo di pagelle e registri on line. Eccesso di potere per contraddittorietà e incongruenza degli atti. Violazione del POF in relazione al numero di verifiche somministrate. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza illegittimità e illogicità manifeste. Disparità di trattamento tra alunni.

Sostengono i ricorrenti: che la scuola non ha dato comunicazione del rendimento del minore; che la scuola non ha adoperato ogni strumento per il recupero delle insufficienze durante l’anno scolastico; che sul registro elettronico non sono state riportate le votazioni attribuite nelle materie contestate e che i professori di due materie contestate hanno aggiornato il registro elettronico solo parzialmente.

Con specifica ordinanza è stato ordinato alle amministrazioni intimate di depositare agli atti del giudizio la prova degli accessi al registro elettronico da parte dei professori indicati in ricorso e con successiva ordinanza -è stato nominato un commissario ad acta “che dovrà procedere all’estrazione e comunicazione de log del registro elettronico riguardanti l’inserimento dei dati da parte dei docenti al fine di verificare se le comunicazioni con la famiglia siano state puntualmente adempiute”.

Il Commissario ad acta ha quindi depositato una relazione nella quale ha rappresentato “di aver proceduto all’estrazione e comunicazione – in via informatica – … dei log del registro elettronico … come inviati dalla società Agos che gestisce il sito”.

I ricorrenti hanno poi depositato una memoria deducendo che alcuni insegnanti non avevano adoperato con regolarità e precisione il registro personale, il diario di classe ed il registro dei voti on-line.

Il ricorso veniva respinto

Va provata la non corrispondenza al grado effettivo di preparazione dell’alunno

Al fine di poter contestare il giudizio di non ammissione in sede giurisdizionale è necessario che ne sia dimostrata l’erroneità, ossia la non corrispondenza al grado effettivo di preparazione dell’alunno medesimo, posto che la sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva.

Nel caso in esame, il ricorrente risulta insufficiente in 5 materie, non potendo la tardiva registrazione dei voti indurre a ritenere una diversa valutazione del grado di preparazione dello studente.

Occorre sul punto precisare che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazione è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione.

Nel caso di specie la motivazione si sottrae da tali censure e gli elementi indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice.

La mancata attivazione del recupero e oneri informazioni non viziano la bocciatura

Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l’ammissione della ricorrente all’anno successivo (cfr. Tar Roma, sez. III, 8 ottobre 2018, n. 9815).

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