Genitori chiedono accesso alla relazione della psicologa, dirigente può negarla?

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Cosa succede se non vengono consegnati gli atti richiesti dopo una specifica istanza di accesso? E se viene prodotta una diffida penale?

Fatto

Dei genitori ricorrono, ai soli effetti civili, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, ha assolto l’imputato, dirigente scolastico del (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste, dal delitto di cui all’art. 328 c.p., comma 2 per aver omesso di consegnare nei trenta giorni successivi alla richiesta, tutta la documentazione relativa alla posizione scolastica dello studente. con particolare riferimento alla relazione redatta dalla psicologa.

La Cassazione Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2018) 22-10-2018, n. 48081 conferma l’assoluzione per i motivi che ora seguiranno.

Sull’omissione di atti d’ufficio in materia di istanza ad accesso agli atti

In conformità con la disciplina sul procedimento amministrativo che circoscrive ambito, ampiezza e limiti del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire che, in tema d’omissione d’atti d’ufficio, l’interesse sotteso alla richiesta deve afferire ad una situazione giuridica soggettiva sulla quale il provvedimento, che è oggetto della richiesta, produrrebbe effetti diretti, non potendo rilevare il generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 14466 del 05/03/2009, Spallino, Rv. 243520; Sez. 6, n. 21735 del 04/02/2008, Vitellaro, Rv. 239934).

L’istanza deve, quindi, caratterizzarsi per serietà e specificità di formulazione, affinchè il destinatario possa apprezzare il nesso di strumentalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva sul cui ambito di tutela in sede giudiziaria l’accoglimento dell’istanza era direttamente destinato ad incidere ed a produrre effetti (da ultimo, v. Sez. 6, n. 41792 del 16/09/2015, Di Cicco, non massimata). 3.2. Solo, quindi, in presenza di un interesse, valutato secondo i criteri sopra indicati, può porsi un problema attinente al se l’istanza sia o meno caratterizzata quale idonea premessa per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 328 c.p., comma 2.

Come deve avvenire la diffida ai sensi dell’articolo 328 del c.p

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la richiesta scritta di cui all’art. 328 c.p., comma 2, rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che ne impediscono la risposta (Sez. 6, n. 40008 del 27/10/2010, Iorio, Rv. 248531; Sez. 6, n. 10002 del 08/06/2000, Spanò B, Rv. 218339; Sez. 6, n. 8263 del 17/05/2000, Visco, Rv. 216717). Ciò fa ritenere che la richiesta rivolta nei confronti del soggetto istituzionale deve atteggiarsi, seppure senza l’osservanza di particolari formalità circa la sua formulazione, comunque come una diffida o intimazione tale da costituire una messa in mora nei confronti della P.A. Seppure, quindi, non siano necessarie frasi che riproducano pedissequamente la formulazione della legge in termini di “diffida” e “messa in mora”, il contenuto della richiesta deve essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta e la sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina del procedimento amministrativo e, se nel caso, circa le conseguenze in termini di responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini (Sez. 6, n. 10595 del 23/01/2018, Stancampiano, Rv. 272718).

Non sussiste omissioni atti d’ufficio se si risponde alla diffida di cui all’articolo 328 del c.p

Deve poi rilevarsi che, con specifico riferimento alla richiesta, questa sì contenente una specifica diffida ad adempiere, del (OMISSIS), e fermo restando l’assenza di concreto interesse a conseguire tale atto, non risulta neppure integrata l’omissione oggetto di specifica contestazione.., infatti, in data successiva, ma entro i trenta giorni dalla ricezione della istanza, ha espressamente risposto alla stessa, affermando di non poter comunque provvedere a rilasciare atti di cui non vi fosse stata regolare protocollazione. La risposta del Rettore, quindi, ha dato conto del motivo per cui non ha ritenuto di dover consegnare atti ritenuti nulli e irrilevanti. Pur essendo tale risposta non corrispondente alle attese dell’istante e, per quanto sopra detto in ordine alla natura di atto astrattamente ostensibile della relazione, errata, tanto non integra il delitto di cui all’art. 328 c.p., comma 2 che punisce l’omissione nella risposta e non il merito della stessa che riceve dall’ordinamento differente tutela.

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