Genitori chiedono accesso agli atti, quando si può negare? Sentenza

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Sono sempre di più i “controlli” da parte delle famiglie nei confronti dell’operato dei docenti. E questo esercizio passa attraverso la canonica istanza di accesso agli atti. Quando questa è possibile? Vediamo cosa dice una delle ultime sentenze della giustizia amministrativa.

Fatto

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il provvedimento di rigetto emanato dall’amministrazione resistente in ordine alla propria richiesta di accesso agli atti.

L’istanza proposta da parte ricorrente all’istituto (accolta in altre occasioni da tale Tar quando si trattava di compiti propri e determinati) ha ad oggetto “la documentazione scolastica relativa alla classe IVE del Liceo Statale -OMISSIS-e in particolare di prendere visione ed estrarre copia dei verbali dei consigli di classe da cui si ricavano le motivazioni dei voti in condotta, del registro della predetta classe nella sua versione integrale e di tutti i compiti in classe nelle materie di seguito indicate con riferimento a tutti gli alunni della medesima classe ed in relazione al periodo dall’inizio dell’anno scolastico in corso fino ad oggi.

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 04-12-2018) 03-01-2019, n. 47 respinge il ricorso alla luce della genericità e parziale indeterminatezza della richiesta e mancata adeguata prova del nesso di strumentalità tra gli atti indicati e la situazione giuridica che parte ricorrente vorrebbe tutelare mediante la stessa.

L’interesse nella richiesta dei documenti

Sul punto, la giurisprudenza, con orientamento pienamente condivisibile (Tar Lazio 9974/2018), ha evidenziato che l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico e indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. L’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, D.Lgs. n. 104 del 2000 deve calarsi e concretizzarsi in relazione alle deduzioni contenute nel ricorso ed è onere della parte ricorrente dimostrare il concreto collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive emerse, il quale non può essere generico, ma strettamente connesso, a sua volta, ai motivi di gravame in concreto articolati (Tar Lazio 9252/2018). Nel caso di specie, premesso che il ricorrente non è stato bocciato, la richiesta risulta formulata al fine di proporre un’azione giudiziaria diretta a condannare l’amministrazione per comportamento discriminatorio nei suoi confronti. Ferma restando la possibilità per il ricorrente, nell’ambito di un giudizio risarcitorio di proporre tutte le istanze istruttorie necessarie al fine di provare gli elementi costitutivi dell’azione risarcitoria, nel caso di specie, da un lato, difetta un’adeguata prova del nesso di strumentalità, dall’altro, l’interesse manifestato è solo eventuale e successivo.

Deve essere specificato il motivo indicato nell’istanza

Difetta l’indicazione specifica delle ragioni in base alle quali il proprio interesse potrebbe essere tutelato mediante la visione e l’estrazione di copia dei compiti di tutti i compagni (anche a prescindere dall’eventuale contro interesse dei quali potrebbero essere titolari in relazione a tale estrazione) e in relazione ai citati docenti.

L’istanza non deve essere generica ma determinabile 

Inoltre, come evidenziato, l’istanza, oltre a non descrivere analiticamente il nesso tra la richiesta di accesso e la situazione giuridica, risulta generica, molto estesa e difficilmente determinabile a priori. Sul punto la giurisprudenza (Tar Lazio, Latina, 402/2018) ha precisato che se è vero, in linea di principio, che non si può pretendere che l’istante, in sede di accesso agli atti, indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, è altrettanto vero che l’Amministrazione, in detta sede, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto. La relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

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