Gelmini annulla sanzione disciplinare della censura irrogata dal provveditore agli studi di Bari

Di Lalla
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UNAMS-SCUOLA BARI– Il Ministro Gelmini ci da ragione. Un docente di scuola superiore si era visto irrogare una sanzione disciplinare della censura dal Dirigente dell’ U.S.P. di Bari ora USR Puglia ambito territoriale per la provincia di Bari, su non meglio specificate e presunte mancanze relative alla sua funzione docente, ai doveri di correttezza, collaborazione e "subordinazione", costituenti requisiti essenziali nell’ambito del rapporto di pubblico impiego.

UNAMS-SCUOLA BARI– Il Ministro Gelmini ci da ragione. Un docente di scuola superiore si era visto irrogare una sanzione disciplinare della censura dal Dirigente dell’ U.S.P. di Bari ora USR Puglia ambito territoriale per la provincia di Bari, su non meglio specificate e presunte mancanze relative alla sua funzione docente, ai doveri di correttezza, collaborazione e "subordinazione", costituenti requisiti essenziali nell’ambito del rapporto di pubblico impiego.

Tale sanzione non era però stranamente stata preceduta come dovuto dalla necessaria contestazione disciplinare da parte dell’organo competente alla contestazione.

Da qui il docente nostro iscritto si rivolgeva presso i nostri uffici per proporre ricorso gerarchico al Ministro ai sensi dell’art. 504 del T.U D.lgs 297/94.

Con l’assistenza del Segretario provinciale e regionale Unams Scuola prof. Bartolo Danzi, il prefato docente impugnava la censura irrogata dal Dirigente dell’allora USP di Bari deducendo in Diritto:

"Tale atto di censura appare assolutamente illegittimo in quanto non preceduto dalla propedeutica contestazione di addebiti prevista dall’art. 55 comma 5 del D.lgs 165/01 dal D.lgs 297/94 e dal D.P.3 n.
3/1957.Tanto inficia irrimediabilmente il provvedimento disciplinare che quindi risulta illegittimo e del tutto nullo, in quanto viene violato il principo di difesa e di contraddittorio. Del resto del tutto pacifico
che solo la formale contestazione determina l’apertura del procedimento disciplinare, che nel caso di specie è del tutto inesistente, per mancanza appunto della contestazione disciplinare. Altro
aspetto formale sicuramente rilevante è anche la mancanza di invito a prendere visione degli atti istruttori, fatto che reprime ulteriormente il diritto di difesa e di contraddittorio. Solo tuzioristicamente si ritiene di far notare che nel corpo dell’atto di censura, difatti, non riulta richiamata alcuna cointestazione di addebiti, poichè non effettuata. Nel merito si ritiene di dover sorvolare sulle generiche accuse esternate nel corpo dell’atto di censura, non immediatamente riferibile a bem definiti e specifici fatti ed addebiti.

PQM

il ricorrente chiede l’annullamento della censura irrogta dal Dirigente dell’USP di Bari con nota prot. 356/ris del 13 Luglio 2009."

A tale ricorso il Ministro GELMINI provvedeva a richiedere il prescritto parere al CNPI il quale così si esprimeva in ordine alle doglianze del ricorrente:"

IL CONSIGLIO PE.R IL CONTENZIOSO Veduta la. lettera del Dirigente dell’Ufficio VI dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. A()ODRPU 8775/SF in data 12.10.2009 con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al ricorso presentato dal Prof. …………………………………., docente di educazione fisica presso il Liceo Scientifico Statale "O. Tedone" di Ruvo di Puglia (BA), avverso
il provvedimento prot. n. 356/Ris. del 13.7.2009 con cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari ha comminato la sanzione disciplinare della censura; Esaminati il ricorso del suddetto professore e gli atti trasmessi dall’Amministrazione; Ascoltato il Relatore; Veduti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297; Veduti gli art. 504 e 507 del D.L.vo n. 297 citato; Veduto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Valutati i motivi che sostanziano il ricorso in questione; Considerato che il ricorrente rileva che la sanzione disciplinare della censura irrogata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari in data 13.7.2010 prot. n. 356 Ris. Uff. VII non è stata preceduta dalla formale contestazione degli addebiti come da D.L.vo 165/01 art. 55 comma 5, e dal T.U. n. 297/94, in quanto la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 5/Ris. del 29.12.2008 è stata emanata da organo non competente ad irrogare la sanzione della censura; Rilevato, altresì, che la
situazione sopra descritta è confermata dalla nota del Dirigente dell’U.S.P. di Bari del. 5.10.2009 prot. n. 412/Ris. indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Rilevato che la sopra descritta violazione ha leso il corretto esercizio del diritto di difesa;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO PARERE FAVOREVOLE all’accoglimento del ricorso presentato dal Prof……………………

A tale parere favorevole all’accoglimento il Ministro Gelmini ha così decretato.

Ministero dell”Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Prot.n.423/1 Roma,20.01.2011 VISTO il provvedimento prot. n. 356/ris. del 13.07.2009, con cui il Dirigente dell’Ufficio IX
— Ambito Territoriale per la provincia di Bari ha comminato al prof…………………… la sanzione disciplinare della censura;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dall’interessato per l’annullamento della sanzione sopra citata;

VISTO il parere vincolante espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione – Comitato orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore – nell’adunanza del 01.12.2010, che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, in base al suddetto parere, il ricorso del Prof. ………………. deve essere accolto; VISTI gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; VISTI gli artt. 504 e 507 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; VISTO il D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA il ricorso indicato nelle premesse è accolto. IL MINISTRO

On.le
MARIASTELLA GELMINI

Tale importantissimo provvedimento espone senza ombra di dubbio l’ Amministrazione scolastica a dover risarcire ex art. 2043 C.C., quanto meno, il danno biologico-esistenziale causato al nostro assistito a seguito del nocumento patito dallo stesso per effetto dell’irrogazione, nei suoi confronti, di un provvedimento, ingiusto, illegittimo, lesivo ed arbitrario atteso che non sono state evidentemente rispettate le specifiche norme di legge, anche di carattere costituzionale, poste a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa di ciascun cittadino della Repubblica, senza distinzione o discriminazione di sorta.Tale danno biologico ed esistenziale generale può essere riferito a qualsiasi atto amministrativo illegittimo (come nel caso) che venga ad incidere su un diritto della persona , in quanto il soggetto è costretto a rinunciare ad un beneficio, non per sua volontà(Cass. Sez. Lavoro n. 10157/04).

Come già affermato dalla Corte di Cassazione Sez. III , 15/12/2000 , n. 15859 nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno “ non reddituale”, ossia i danni estetici, alla vita di relazione e da riduzione della capacità lavorativa; tuttavia recentemente è intervenuta una interessante sentenza del T.A.R. per la Campania n. 8235 del 4.3.2004 che partendo dalla definizione sopra citata ha esteso attraverso una più ampia nozione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 del C.C. il concetto di danno biologico fino a ricomprendere tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana o l’esercizio di un diritto secondo il dettato della Corte Costituzionale n. 184/86. In tale ambito rientra senz’altro anche “la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni
di vita”, intesa come diminuzione o privazione di un valore della persona umana, questa anche in mancanza di qualche danno economico (Cass. Sez. III, 27.11.2001, n. 15034). Come
il Tribunale ha avuto modo di chiarire, la Giurisprudenza ha sempre inteso il danno biologico quale menomazione dell’integrità psico-fisica della persona nell’ambiente in cui vive e perciò non solo economica ma bensì anche biologica, sociale , culturale ed estetica, in altre parole sul “valore uomo” in toto. (Cass. , 11.2.1985, n.1130). L’art. 2043 c.c. parla esclusivamente di “danno ingiusto” per la risarcibilità senza altra qualificazione, perciò molto più estesa delle tradizionali categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale inteso quale somma delle sofferenze psichiche e morali ricevute dal torto subito e risarcite nel limite dell’art. 2059 c.c. quale tutela dell’autonomo diritto primario del bene salute. In altre parole il danno biologico deve essere considerato risarcibile indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, bensì con la sola menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto (Cass., 3.3.87, n.1228 e 6/4/83 n. 2396).

La circostanza che l’atto illegittimo attuato dal Dirigente dell’USR Puglia Ambito territoriale per la provincia di Bari in parola abbia impedito all’istante di potersi difendere dovendo subire una censura ,
ha generato per se stesso un danno da usura psico-fisica tale da fare sorgere il diritto dello stesso al risarcimento del danno biologico quale “senso di frustrazione” e “impotenza psicologica “ nei confronti
della P.A. Ritiene il TAR che il diritto al risarcimento sorge a prescindere dalla colpa della P.A. ed è assistito da un presunzione assoluta per cui non vi è necessità di prova (Cass. N. 18080/85 , n.5015/92 n. 12334/97).La valutazione quantitativa del danno è rimessa in via transattiva alle parti, previa proposta ell’Amministrazione intimata(art. 35,c. 2°, D.lvo 80/98, come novellato dall’art. 7
L. n. 205/00).

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