GDPR, il “consenso europeo” al trattamento dei dati personali del minore

WhatsApp
Telegram

Gianfranco Scialpi – Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo per la protezione dei datipersonali (GDPR). Tante conferme, una novità assoluta: il consenso europeo!

GDPR, la questione del consenso

Si legge nel GDPR e precisamente all’art. 8 comma 1:
Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quantoriguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali delminore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecitosoltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Tale direttiva è stata ripresa nelle prime indicazioni del garante della Privacy (Febbraio 2017).  ” Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di etàpuò essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitorio di chi ne fa le veci.”

Il consenso europeo, una bella novità!

Nel suddetto articolo è presente una novità, non colta nel suo valore educativoe soprattutto in relazione ad un maggior  coinvolgimento da chi esercita la patria genitoriale.
Da alcuni anni l’Europa, infatti, tranne l’Olanda, era “consegnata” ad una direttivaamericana ( il  Children’s Online Privacy Protection Act COPPA ) che fissava l’età minima in 13 anni  per una gestione autonomada parte del minore dei propri dati personali. Ecco spiegati i limiti presenti prima del 25 maggio in ambienti americani come Facebook,Twitter, Instagram, WhatsApp…
Quindi il regolamento rappresenta un’interessante distinguo europeo, dettato anche dall’uso sempre piùpervasivo  dei dispositivi, e la frequentazione superficiale   dei social delle applicazioni… da parte dei nostri ragazzi.In altri termini, è un bel messaggio educativo!  Il GDPR comunque non è rigido, prevedendo la possibilità per i singolistati di abbassare il limite a 13 anni ( art. 8 comma 1).

L’obbligo di chi ricopre la patria genitoriale

Ovviamente questo non è sufficiente. Il GDPR, prevedendo l’obbligo del consenso da parte dei genitori, va oltre il sentire dell’adulto, componente legata a fattori personali quali l’educazione, la formazione. In altri termini, il consenso era una variabile dipendente! Ora, invece è norma.
Mi auguro che il limite venga mantenuto anche se ” La Commissione Finocchiaro, nello schema presentato al Ministro dellaGiustizia per l’attuazione della delega relativa all’adeguamento della legge italiana al GDPR, ha suggerito di  fissare in 14 anni l’età minima per l’accesso a tali servizi  nei casi previsti dall’art.8, ma spetta al Governo assumere la decisione finale”

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”