Garantire il diritto alla mensa gratuito per i nostri studenti

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Come è noto l’Italia è un Paese che investe poco nel settore dell’istruzione, ma nello stesso tempo sperpera soldi pubblici nelle più grande indecenze che ben conosciamo.

Una delle questioni che puntualmente si pongono all’attenzione del dibattito pubblico è quella relativa al diritto alla mensa negato per gli studenti che a causa di inadempienze varie e con motivazioni e problematiche diverse si trovano, senza avere alcuna diretta responsabilità, a vivere situazioni assurde.

Con tutti i problemi connessi, dalla questione della vigilanza, al portarsi il cibo da casa ma con il problema della “contaminazione” od al fatto che rischiano di vivere una mera ghettizzazione sociale.

Una esclusione becera che pagano i bambini che non hanno alcuna colpa. Nel mondo la Finlandia, dal 1948, insieme alla Svezia garantisce tutti i giorni a tutti gli alunni un pasto gratuito durante tutto il percorso della scuola dell’obbligo (gruppo di alunni nella fascia di età fra i 7 e i 16 anni). In Italia ci furono problemi per questo diritto anche per il personale docente. Ad esempio il Consiglio di Stato nel 1999 affermava la illegittimità del provvedimento con cui un comune denega la gratuità del servizio di mensa nei confronti del personale statale docente, tenuto a prestare la propria attività di vigilanza e d’assistenza agli alunni presso le scuole materne ed elementari, in quanto tali dipendenti versano in una posizione identica a quella del personale degli enti locali (in ragione del loro dovere di vigilare e d’assistere i minori durante la loro consumazione dei pasti), per i quali l’art. 68 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 assicura tale gratuità.

E si dovrà aspettare una nota del MIUR che su quanto già stabilito dalla Costituzione (diritto allo studio, all’assistenza, all’educazione), dalla legge 135/2012 e dal CCNL Scuola articolo 21 per sentire affermato definitivamente che“Orbene, sul punto va considerato che usufruisce della refezione scolastica, a titolo gratuito, anche il personale docente e non docente in servizio al momento della somministrazione del pasto, art 21 del CCNL Scuola 2007, con funzioni di vigilanza e assistenza al fine di procedere al regolare svolgimento del progetto degli Enti locali.”

La Cassazione civili sezioni unite del 2008 numero 10828 ha affermato che “Poiché l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, prevede la gratuità della frequenza delle scuole materne statali, è illegittimo il provvedimento col quale l’amministrazione comunale ponga a carico di ogni alunno un “contributo spese pasto” pretendendone il pagamento a prescindere dal fatto che l’alunno fruisca o meno di quel servizio, esentando chi non consuma il pasto solo dalla “quota pasto”. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato le ingiunzioni di pagamento del Comune per le somme dovute dai singoli alunni). Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/04/2008, n. 10828 (rv. 603354)”.

Un Paese civile dovrebbe garantire la gratuità della mensa ai nostri studenti e le risorse ci sono basta usarle con sapienza.

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