Garante privacy sanziona due scuole per aver divulgato telefono e mail docenti in graduatoria

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Due provvedimenti del Garante chiamato a tutelare la Privacy, sanzionano due scuole. L’argomento su come vengono trattati e gestiti i dati personali dei lavoratori è sempre delicato in un contesto normativo che oramai pare essere abbastanza certo.

Fatto

L’Autorità riceveva un reclamo in relazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale di una scuola di una vecchia graduatoria d’Istituto relativa a personale docente contenente, oltre al proprio recapito telefonico di casa, al numero di cellulare e al codice fiscale della moglie, informazioni personali relative a circa 1000 docenti (codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi di residenza e indirizzi e-mail). Nel secondo episodio L’Autorità ha ricevuto un reclamo in ordine alla pubblicazione, sul sito web di una scuola, di una graduatoria di Istituto, relativa al personale docente di III fascia, contenente dati personali quali l’indirizzo di residenza e il numero di telefono dei docenti.

Il concetto di dato personale

Il Garante con doc. web n. 9283029 n. 27 del 6 febbraio 2020 e doc. web n. 9283014 , n. 21 del 30 gennaio 2020, afferma dei principi in comune per i due casi citati. “Ai sensi della disciplina in materia, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (ibidem). Il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)). In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 9, parr. 1, 2 e 4, del Regolamento, art. 2-septies, comma 8, del Codice,), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35, del Regolamento)”.

No alla diffusione del numero telefonico, posta elettronica dei lavoratori

“Il Garante, inoltre, nel provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 (doc. web n. 3134436) recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” con riferimento alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali ha peraltro evidenziato che “devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici” (cfr. parte seconda par. 3.b.).

Anche il Ministero dell’Istruzione, con circolare del 7 marzo 2008, richiamata dalla circolare del 22 gennaio 2013, ha chiarito che “non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all´individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell´ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari”.

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