GAE: la sentenza della Corte attacca il concetto di trasferirsi in coda, non il congelamento

Di Lalla
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red – Alla vigilia dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il punto di vista di un collega che non condivide l’annunciata scelta ministeriale di consentire il trasferimento di provincia.

red – Alla vigilia dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il punto di vista di un collega che non condivide l’annunciata scelta ministeriale di consentire il trasferimento di provincia.

"Nella sua nota favoletta, Andersen fa dire a una bambina la frase "Guarda papà: il re è nudo!" e il papà subito, imbarazzato, la rimprovera: "Ma che dici? L’ho sempre detto che sei una sciocchina!". Ecco cosa ora sta accadendo: alla scuola manca questa bambina che esclami, nella sua ingenuità, "Il re è nudo!" e quelle poche volte in cui questa bambina prende comunque voce, ecco che diversi colleghi, contariati, non trovano di meglio che darle della sciocca, ma la verità, si sa, è come Botticelli la dipinse: nuda! Senza fronzoli e complicazioni, ma semplie e nuda!

Allo stesso modo, la sentenza della Corte Costituzionale basta leggerla e usare un minimo di logica: come mai, per esempio, la Corte non ha attaccato direttamente il concetto di congelamento delle GAE, ma solo quello di trasferimento in coda? E’ tanto difficile porre e porsi a sè stessi una simile domanda? Qualcuno ha detto che congelamento e trasferimento in coda vanno di pari passo: non direi, essendo due cose diverse, due termini diversi e due concetti diversi. Il punto su cui si è scatenato uil finimondo non è stato infatti la questione del congelamento, ma, appunto, del trasferimento in coda! Come mai – voglio, per esser chiaro, sottolineare tale quesito! – la Corte non ha rigettato il blocco delle GAE, ma quella norma che consentiva il trasferimento in coda, ritenendo questa, appunto, illegittima?

Io non ho affatto niente contro quella democrazia che ci permette di avere opinioni e pensieri diversi, ma la democrazia è fatta anche di regole con tanto di sentenze e le sentenze hanno le loro interpretazioni. Per non prestarsi a confusioni e sofismi, credo che sia necessario affidarsi al raziocinio e alla logica, giunti a un tale capitolo della storia. Prendiamo, dunque, in mano il testo e sforziamoci di andare alla fonte e di leggerla, non di sentire il parere dei nostri difensori.

Nel testo della sentenza n. 41 del 2011 così si legge: " Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4/ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009/2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167. "

Se prestiamo un po’ di attenzione e usiamo, appunto, un po’ di logica e di deduzione, scopriamo che la Corte si scaglia contro un decreto del 2009 (anno in cui furono istituite le code delle provincie aggiuntive), non muove contro il decreto del 2007, anno di nascita delle GAE!

Più avanti leggiamo: "Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in CODA alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione."
Ecco cosa la Corte colpisce: le CODE!!!! NON il congelamento.

Ancora più avanti leggiamo: "L’art. 1, comma 4/ter, del D.L. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi, con l’art. 51 della Costituzione, poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza. "
Leggiamo che ancora una volta compare la questione dei trasferimenti, ergo, deduco, che un congelamento che non preveda trasferimenti di alcun genere dissolve la questione e che il punto cavilloso è racchiuso proprio da questo: il "trasferimento". Se ci si trasferisce bisogna farlo "a pettine", ma il problema non si pone se il blocco non prevede alcuna possibilità di trasferirsi.

Per essere ancora più chiara, la Corte attacca un punto di una nota del 2007: "Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in “coda” a tutte le fasce."

Anche leggendo queste brevi righe, notiamo che la questione viene sempre sollevata da quella "possibilità di trasferirsi in coda!". Non appare essere criticato il congelamento.

Leggendo la sentenza della Corte, in NESSUN punto sembra, anzi, essere attaccato il concetto di congelamento, ma è solo – voglio sottolinearlo – il concetto di trasferimento in coda ad essere ritenuto ingiusto.

Leggiamo, inoltre, anche:

"In ragione di quanto sopra, il Tar solleva la questione di legittimità sul presupposto che l’art. 1, comma 4/ter, del D.L. n. 134 del 2009 è, in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra. " Nel 2007 la possibilità di trasferirsi venne, però, data a tutti! In un’ottica di congelamento senza trasferimnenti a livello nazionale e non regionale tale articolo non pare, per giunta, di fatto, essere tradito!

Rileggiamo, infatti, con più attenzione l’essenziale frase: "in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra". Se questo trasferimento non è, possibile chiederlo, il principio costituzionale cui si far riferimento non è inficiato. Un vero congelamento non sembra porre, così, il problema della richiesta dei trasferimenti e quindi dissolve la questione!

Vorrei anche aggiungere che la Corte si appella all’articolo 3 della Costituzione che sancisce "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali." Nel 2007 tale articolo venne rispettato poichè a nessun docente settentrionale o meridionale, uomo o donna, ateo o religioso, bianco o scuro venne proibito di scegliersi la propria provincia su territorio nazionale! Vorrei anche rammentare che la nostra Costituzione prevede pure i principio della certezza del diritto (e infatti è "rigida") e questo implica il principio dei diritti acquisiti. Pongo allora, per concludere, un’altra semplice domanda: chi nel 2007 ha maturato tali diritti, può vederseli rispettati?

Gianluca Mungo"

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