Fornitori esclusivi della P.A. se fatturano con il sistema di split payment possono non pagare l’acconto IVA

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L’art. 6 della Legge n. 405 del 9 dicembre 1990 prevede il versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre di ogni anno da parte di tutti i soggetti passivi ai fini IVA obbligati alla liquidazione periodica ed al pagamento del relativo versamento dell’Iva a debito

L’art. 6 della Legge n. 405 del 9 dicembre 1990 prevede il versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre di ogni anno da parte di tutti i soggetti passivi ai fini IVA obbligati alla liquidazione periodica ed al pagamento del relativo versamento dell’Iva a debito

. Pertanto i predetti soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, secondo il regime di liquidazione periodica proprio del contribuente (metodo storico).

La normativa prevede oltre al metodo storico anche altri metodi come quello previsionale.

Tuttavia questo anno opportune considerazioni devono essere svolte per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Difatti, per le operazioni nei confronti della P.A. – fatte salve specifiche ipotesi di esclusione (ad esempio, le operazioni in reverse charge e le prestazioni rese dai professionisti) – a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’IVA si applica con la modalità dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.

 Si ricorda che, per le operazioni assoggettate alla disciplina dello “split payment”, in deroga alle ordinarie regole IVA, non è prevista la rivalsa dell’imposta. Quest’ultima è trattenuta dalla Pubblica Amministrazione (acquirente del bene o servizio), la quale provvede a versarla direttamente all’Erario. Non sussistendo il meccanismo della rivalsa, il fornitore della P.A. che applica l’IVA con il sistema dello “split payment” registra le fatture emesse senza computare l’imposta nelle liquidazioni periodiche (art. 2 comma 2 del DM 23 gennaio 2015).

Per i soggetti che hanno quale unico fornitore la Pubblica Amministrazione, la conseguenza fattuale è l’esonero dal versamento dell’acconto dell’IVA dovuta per il 2015.

Quindi, i soggetti fornitori della P.A. che, nel corso del 2014, addebitavano l’IVA in rivalsa all’Amministrazione, se a partire dal 2015 hanno effettuato le operazioni attive adottando il meccanismo dello “split payment”, non sono chiamati al versamento dell’acconto nel mese di dicembre 2015.

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