Formazione sicurezza: Snals: obbligatoria, durante le ore di servizio o retribuita

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Formazione sicurezza:  scheda del prof. Salvatore Auci Snals Treviso: obbligatoria, deve essere effettuata durante le ore di servizio, in alternativa deve essere retribuita. 

Il personale Docente e ATA in servizio nelle scuole, ai sensi della lettera h), del comma 2, dell’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, è obbligato a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento sulla sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico.

Inoltre, al comma 12 dell’art. 37 del medesimo decreto (modificato successivamente dall’art. 23 del D.lgs. n. 106 del 2009) è previsto che La formazione dei lavoratori … deve avvenire … durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Per quanto sopra specificato, nel caso in cui la formazione sulla sicurezza, per esigenze organizzative, viene effettuata fuori dall’orario di servizio:

  •  il personale ATA ha diritto al recupero del numero di ore utilizzate o al pagamento;
  •  il personale Docente, considerato che non può recuperare ore togliendole alla docenza, ha diritto a scalare le ore di cui trattasi da quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento previste alla lettera a) del comma 3 dell’art. 29 del CCNL/2007.

In particolare, per quanto riguarda il personale Docente è il caso di:

  1. evidenziare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 7320, pubblicata in data 14 marzo 2019, a proposito della formazione quale obbligo di lavoro rientrante tra le attività collegiali funzionali all’insegnamento e disciplinate dall’art. 29 del CCNL/2007: “gli obblighi di lavoro, …  si estendono a tutte le attività funzionali …, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, …”;
  2. chiarire che, alla luce della specifica collocazione della formazione da parte della Corte di Cassazione e del disposto contrattuale (art. 29 del CCNL/2007), dette attività funzionali collegiali (fino a 40+40 ore) non sono utilizzabili in modo compensativo.

In definitiva, come è sempre avvenuto per il personale ATA, anche per il personale Docente le ore di formazione sulla sicurezza devono essere effettuate senza oneri economici; per questo motivo, nel caso contribuiscono al superamento delle 40 complessivamente previste per le attività funzionali all’insegnamento(lettera a., comma 3, art. 29 del CCNL/2007), quelle eccedenti devono essere retribuite con le risorse del fondo d’istituto, pari a un compenso di € 17,50 per ogni ora (lettera d, comma 2, art. 88 del CCNL/2007).

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