Formazione sicurezza, obbligatoria e in orario di lavoro. Se svolta al di fuori?

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Giungono in redazione diversi quesiti riguardanti le attività di formazione sulla sicurezza: Sono obbligatorie? Quando si devono svolgere? Si svolgono in orario di servizio? Qualora svolte fuori dall’orario di servizio, a cosa vanno attribuite?

Obbligatorietà formazione

La formazione sulla sicurezza è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, ha reso la formazione obbligatoria.

Così, leggiamo, nell’articolo 20, comma 2 lettera h), del decreto n. 81/2008:

 I lavoratori devono: […] partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Formazione in orario di servizio

L’articolo 37, comma 12, del suddetto decreto (81/08), predispone che  formazione si svolga durante l’orario di lavoro e non comporti oneri a carico dei lavoratori:

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Docenti e ATA

Alla luce di quanto detto, la formazione è obbligatoria, per cui va svolta, e deve essere organizzata durante l’orario di lavoro per non determinare oneri a carico dei lavoratori.

Cosa succede nel caso la formazione venga organizzata al di fuori dell’orario di lavoro?

ATA

Il personale ATA avrebbe diritto al recupero, fermo restando il non obbligo di partecipazione in questo caso poiché è fuori dall’orario di lavoro”, si legge nella nella nota n. 1453 dell’08 marzo 2013 dell’ATP di Alessandria.

Docenti

Nel caso dei docenti, facciamo riferimento ad una risposta fornita da Giuseppe D’Aprile della segreteria nazionale della UIL scuola:

Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.”

Considerato che le 40 ore di cui alla lettera a. dell’art. 29/3 del CCNL/2007 (confermato dal CCNL 2016/18) non vanno considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b. (si fa dunque riferimento a 40+40 ore distinte), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), dovrebbero rientrare nell’art. 29, comma 3, lettera a.:

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue“.

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