Formazione iniziale degli insegnanti: ascoltati al Senato sindacati e associazioni di insegnanti e dirigenti

Di Lalla
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red – Proseguono al Senato le audizioni di associazioni e sindacati. Estrapoliamo i punti essenziali delle richieste di Anief, Adida, Disal e Snals. Link alle audizioni di FGU e CGIL

red – Proseguono al Senato le audizioni di associazioni e sindacati. Estrapoliamo i punti essenziali delle richieste di Anief, Adida, Disal e Snals. Link alle audizioni di FGU e CGIL

ADIDA

L’Adida chiede, in linea con quanto già espresso dalle maggiori rappresentanze sindacali, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e da ultimo dal Consiglio di Stato, che nella fase transitoria sia stabilito che gli insegnanti di III fascia con un titolo di servizio pari o superiore ai 360 gg., possano accedere di diritto al TFA senza doversi sottoporre ad una prova selettiva in ingresso, fermo restando l’opportunità di accertare la preparazione e le competenze di questi docenti in sede di esame di Stato finale con valore abilitante. Inoltre, si chiede che il calcolo dei 360 giorni di servizio avvenga su più classi di concorso.

ANIEF

In merito al regolamento sulla formazione iniziale, si è ribadita la necessità:

– dell’iscrizione diretta ai corsi del TFA degli specializzandi che hanno congelato le SSIS, dei dottori di ricerca e dei docenti che hanno più di 360 giorni di servizio,

– dell’attivazione di corsi brevi per il conseguimento di nuove abilitazioni per il personale già abilitato ai fini della riconversione professionale,

– dell’attivazione di corsi per il conseguimento della specializzazione di sostegno di 400 ore a latere delle 30 ore previste nel curricolo del TFA, contro l’ipotesi di sopprimere i 95.000 insegnanti specialisti di sostegno,

– dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli specializzandi iscritti negli aa. aa. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione presso Conservatori, Accademie e Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, come negli ordini del giorno approvati dal Parlamento, visto che proprio in questi giorni migliaia di essi stanno conseguendo l’abilitazione e rimangono fuori dal mondo del lavoro a differenza di chi si abilita all’estero,

– dell’inserimento dei nuovi abilitati del TFA nelle graduatorie ad esaurimento, contro l’ipotesi di un nuovo canale di reclutamento che annulli i diritti acquisiti, riproponga un nuovo concorso per tutti i docenti abilitati che hanno già sostenuto un esame di stato avente natura concorsuali, istituisca albi regionali legati a domicili professionali dalla permanenza triennale limitando la libera scelta della residenza e della mobilità professionale e reiterando l’abuso di contratti a tempo determinato in luogo di assunzioni in ruolo, e introduca la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici,

– del riconoscimento per l’accesso al TFA delle vecchie lauree quadriennali e quinquennali e dei crediti e debiti necessari per l’iscrizione al corso,

– della valorizzazione del titolo dei supervisori di tirocinio ai fini della selezione nei ruoli di tutores organizzatori e coordinatori contro l’ipotesi di svalutare un titolo acquisito dopo il superamento di un regolare concorso.

Disal (Osservazioni sul Tirocinio)

a. Riteniamo assolutamente insufficiente la durata del tirocinio, che tra l’altro può anche essere “indiretto”. Il tirocinio deve essere in classe, osservativo e attivo, affiancato da un docente tutor anziano designato dal dirigente scolastico tra i docenti appartenenti al secondo livello della carriera docente (anche per questo non è possibile riformare la formazione iniziale senza riformare lo stato giuridico docente).

Il tirocinante deve far parte del Collegio docenti dell’istituto di tirocinio, salvo il diritto di voto, programma con il tutor il piano annuale che deve essere collegato anche con i laboratori di ricerca didattica frequentati nella laurea magistrale.

Il tirocinante dovrà godere di un contratto con l’istituto con un compenso non superiore al 50% dei docenti di primo livello e potrà essere utilizzato anche per le supplenze. Il tirocinio termina con una valutazione da parte del dirigente scolastico, su proposta del docente tutor e con una tesi parte integrante dell’esame finale della laurea magistrale.C’è inoltre da segnalare la rinuncia (come era invece nella prima bozza Bertagna) a fare dell’anno dopo la laura magistrale un vero anno di prova di insegnamento guidato e valutato. E’ il trionfo della formazione accademica, dove persino la gestione è nelle mani dell’Università e la relazione finale di una attività svolta nelle scuole è affidata ad un universitario.

b. Le Istituzioni scolastiche autonome sono emarginate: esse debbono invece avere di diritto un ruolo paritetico all’Università. Nella programmazione, con il tirocinante, dei laboratori del secondo anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio sotto la responsabilità del dirigente scolastico e del docente tutor, nella designazione da parte del dirigente scolastico di docenti esperti per i laboratori del secondo anno (appartenenti al terzo livello della carriera docente), nella valutazione finale del tirocinio da parte del dirigente scolastico con il parere del docente tutor (con possibilità che in caso di sospetta inadeguatezza del tirocinante questo sia obbligato a ripetere l’anno ed il tirocinio, anche in altra scuola, dopo di che sia possibile esprimere da parte dell’istituzione scolastica un giudizio vincolante e motivato sulla ammissione o meno all’esame finale), nella valutazione finale nell’esame abilitante con la presenza del dirigente scolastico e del docente tutor.

c. Il punteggio finale d’esame deve prevedere almeno 40 punti assegnati al tirocinio da parte della Istituzione scolastica dove questo è avvenuto.

d. Non è previsto nessun impegno di spesa statale per le Istituzioni scolastiche dove si svolge il tirocinio. Evidentemente resta la filosofia attuale del “volontariato scolastico” !

SNALS

1. l’ammissione all’anno di tirocinio formativo abilitante, in deroga al numero programmato, per coloro che hanno un requisito di servizio non inferiore a 360 gg. Non è accettabile la previsione di un test selettivo di accesso per coloro che hanno già svolto una così consistente attività di docenza; infatti, la verifica di eventuali carenze è più logico demandarla all’anno del TFA e non legarla alla “fortuna” e/o occasionalità del superamento di una prova a quiz con risposta multipla. Peraltro, alla fine del TFA, è prevista una prova di esame e solo dopo il superamento di questa viene attribuita l’abilitazione. Non si deve ignorare, inoltre, il fatto che, pur in possesso dell’abilitazione, non è previsto dalla norma lcun automatismo per l’assunzione dei nuovi abilitati. In relazione all’eventuale obiezione di fattibilità, legata alla mancata conoscenza del numero di docenti in possesso di questo requisito di servizio, la soluzione più logica e accettabile otrebbe essere, se necessario, di scaglionare gli aventi diritto temporalmente in base, ad esempio, al punteggio attualmente in godimento nella graduatoria come non abilitati al fine di non operare scavalcamenti rispetto alle posizioni maturate;

2. la previsione di un credito nelle modalità di accesso anche a coloro che non hanno maturato i 360 gg di servizio, ma che posseggono dei requisiti di servizio comunque superiori a una durata minima da definire;

3. la previsione, per chi è in possesso di titoli di accesso attualmente validi per l’insegnamento, della possibilità, senza limite temporale, di accedere alle prove per entrare nel numero programmato al TFA, senza obbligo di rientro nei nuovi percorsi universitari. Tale garanzia deve essere estesa a tutti coloro che risultino iscritti agli attuali corsi di laurea all’atto di pubblicazione sulla G.U, del nuovo
regolamento;

4. la possibilità, estesa a tutti, di rientrare, a domanda, utilizzando il meccanismo dei “crediti”, nei futuri percorsi universitari al fine di acquisire nuovi titoli;

5. il riconoscimento del valore abilitante per tutti coloro che siano iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria all’atto di pubblicazione sulla G.U. del nuovo regolamento;

6. la possibilità per tutto il personale in possesso di nomina d’insegnamento di abilitarsi con il TFA, continuando a poter svolgere le attività di insegnamento;

Link all’audizione FGU

Link all’audizione FLCGIL

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