Formazione dei lavoratori per la sicurezza a Scuola: Quali corsi fare? chi deve farli?

WhatsApp
Telegram

Come abbiamo visto in nostri articoli precedenti, ogni scuola è un luogo di lavoro, ed in quanto tale è soggetta alle normative e alle disposizioni delle normative in vigore in materia di sicurezza.
Oggi, attingendo dalle FAQ di Corsisicurezza.it, cercheremo di approfondire l’argomento focalizzandoci soprattutto sui corsi di formazione per lavoratori.

Ricordiamo che i corsi di formazione e informazione per lavoratori sono obbligatori ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 che ne stabilisce tempistiche, modalità di erogazione e durata.

Corsi di Formazione informazione lavoratori: il livello di rischio Ateco delle scuole

Prima di procedere precisiamo una cosa: i corsi di formazione e informazione per lavoratori variano in durata e programma in base al codice ATECO e al livello di rischio del settore a cui l’azienda fa riferimento diviso in:

  • rischio basso;
  • rischio medio;
  • rischio alto;

Le scuole rientrano nella categoria di rischio medio di conseguenza i corsi di formazione e informazione per lavoratori saranno divisi nel seguente modo:

  • parte generale di 4 ore;
  • parte sui rischi specifici di 8 ore;

Alla fine dei corsi sarà possibile sostenere un esame e ottenere l’apposito attestato che avrà validità di 5 anni, allo scadere dei quali dovrà essere rinnovato con un corso di aggiornamento della durata di 6 ore.

Chi deve fare i corsi?

All’interno delle scuole i destinatari con l’obbligo di effettuare questi corsi e conseguire l’attestato sono:

  • Docenti;
  • Personale ATA;
  • Alunni che partecipano ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

Chi li paga?

Il Decreto 81 stabilisce che i corsi di formazione sulla sicurezza non devono gravare economicamente sulle spalle dei lavoratori che hanno l’obbligo di frequentarli, di conseguenza, a sostenere i costi nella loro interezza devono essere i Datori di Lavoro, figura che all’interno della scuola è incarnata dal Dirigente Scolastico.

L’unica eccezione è per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, in quel caso sul Preside graverà solo l’onere di organizzare e finanziare la parte iniziale del corso (parte generale di 4 ore).
Organizzare e finanziare la parte sui rischi specifici spetterà al datore di lavoro dell’azienda che ospita lo studente, per impartire a quest’ultimo la formazione idonea allo svolgimento delle mansioni che contraddistinguono quell’impiego.

Quando deve avvenire l’attività di formazione?

Per quanto riguarda le tempistiche l’obbligo di somministrare la formazione lavoratori ai docenti e al personale ata scatta ancor prima che essi inizino a svolgere le proprie mansioni.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo tali modalità, è fissato comunque un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione entro cui completare il percorso formativo.

La cosa importante da ricordare è la formazione deve essere somministrata in orario di lavoro, ma ci sono delle eccezioni, come abbiamo visto nel nostro articolo: Formazione sicurezza, obbligatoria e in orario di lavoro. Se svolta al di fuori?

I corsi di sicurezza online sono validi?

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, ha stabilito che alcuni corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro possono essere svolti online in fad sincrona o asincrona, tra di essi vi sono i corsi di formazione e informazione per lavoratori, tuttavia quelli del livello di rischio che interessa la scuola hanno qualche restrizione.

La parte generale di 4 ore è erogabile in modalità e-learning (Fad Asincrona), ma la parte sui rischi specifici necessita di una corrispondenza più diretta tra Docente e Discente, di conseguenza deve essere svolta tramite lezione frontale, in aula o in videoconferenza.

WhatsApp
Telegram