Formazione, solo il Collegio Docenti può decidere il Piano e le Unità formative

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Il CCNL 2016-18 ha introdotto importanti novità in tema di formazione del personale della Scuola, affidando alla contrattazione alcuni importanti aspetti della stessa. 

L’articolo 22, comma 4-lettera a3), del Contratto affida alla contrattazione integrativa nazionale i “criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA”.

La lettera c7) dello stesso comma 4 (articolo 22), a livello di singola istituzione scolastica, affida alla contrattazione i “criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti”.

Alla luce delle novità introdotte, della conferma di quanto previsto in merito alla formazione dal CCNL 2007 e delle disposizioni della legge n. 107/15, la Flc Cgil ha sintetizzato quelle che la stessa ha definito le azioni da rimettere in campo:

  1. Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di promuovere iniziative di aggiornamento (articolo 7, comma 2, lettera g DLgs 297/94) e definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione e i criteri di partecipazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative, come declinate a suo tempo dalla nota del 15 settembre 2016, è nella facoltà piena del Collegio docenti.
  2. Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione con esonero dal servizio e sostituzione.
  3. A livello di istituzione scolastica, i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione sono oggetto di “confronto” tra RSU e dirigente scolastico: questo consente alle RSU, come prevede il nuovo CCNL, di acquisire elementi conoscitivi approfonditi anche per la contrattazione sulla ripartizione delle risorse assegnate per la formazione del personale.
  4. Si aderisce alle reti per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) solo se l’adesione, sulla base delle decisioni del Collegio, viene deliberata dal Consiglio di istituto.
  5. Nelle delibere del Collegio e del Consiglio, ciascuna in relazione alle specifiche competenze, è opportuno porre la questione degli altri soggetti che, oltre al dirigente scolastico, rappresentano la scuola nella rete.
  6. Anche le attività di formazione ATA, previste dal piano predisposto dal DSGA, sono oggetto di relazioni sindacali.

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