Formazione ATA: le ore fuori dal servizio sono straordinario

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Le ore per la formazione e l’aggiornamento del personale ATA sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di servizio e se prestate al di fuori del proprio turno sono da computare in straordinario, di seguito una breve scheda con i riferimenti normativi e applicativi dell’ARAN.

I permessi per la formazione e l’aggiornamento sono espressamente previsti dal CCNL comparto Scuola dall’art. 64.

Il comma 1 specifica che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Il comma 3 afferma che, il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

In particolare, il comma 4, specifico per il personale ATA, stabilisce che “il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione”.

Il personale ATA, quindi, HA DIRITTO al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.

Anche l’Aran, più volte ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.

Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra effettuate.

In un orientamento applicativo per il Comparto scuola del 4.11.2013 (SCU 081), alla domanda:

Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare ad un corso di formazione indetto dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi?
L’ARAN risponde: Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.

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