Formazione: 5 giorni di permesso si devono concedere, anche per corsi non della scuola e del MIUR
I permessi per la formazione sono previsti nel CCNL, comparto scuola. In particolare l’art 64 del contratto dispone che la formazione è un diritto del lavoratore.
Non è possibile negarli
I giorni per la formazione dei docenti non sono un diritto negabile al lavoratore e non vi è alcuna differenza tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato e riguardano tutto il personale in servizio.
Inoltre, i giorni di permesso non devono essere giustificati per quanto riguarda la tipologia del corso o dell’organizzazione.
Spettano anche per corsi non organizzati da scuole o dal Ministero
In particolare, l’articolo in questione, affronta queste due tematiche:
il comma 3 dice espressamente che i permessi riguardano i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.
l’articolo 5 riguard i corsi per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzate dall’amministrazione.
Di conseguenza il docente non dovrà dimostrare che i corsi siano organizzati dall’Amministrazione, ma basta che fornisca gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare.