A Foggia reintegrata nelle graduatorie ad esaurimento docente che non aveva fatto richiesta di aggiornamento

Di Lalla
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Prof. Saverio Santoro* – Vi comunichiamo che in data 10/11/2011 è stata emessa un’importante sentenza del giudice del lavoro di Foggia, che reintegra una docente esclusa dalle graduatorie ad esaurimento. Tale risultato è stato ottenuto da uno degli avvocati che segue la nostra associazione in tutte le problematiche legate al mondo della scuola. Considerato che tale sentenza è la prima in Italia, vi riportiamo di seguito una breve sintesi del fatto.

Prof. Saverio Santoro* – Vi comunichiamo che in data 10/11/2011 è stata emessa un’importante sentenza del giudice del lavoro di Foggia, che reintegra una docente esclusa dalle graduatorie ad esaurimento. Tale risultato è stato ottenuto da uno degli avvocati che segue la nostra associazione in tutte le problematiche legate al mondo della scuola. Considerato che tale sentenza è la prima in Italia, vi riportiamo di seguito una breve sintesi del fatto.

"RICORSO D’URGENZA – ACCOGLIMENTO – SENTENZA/ORDINANZA N. 26646/2011 CONTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – GRADUATORIE PERMANENTI AD ESAURIMENTO – CANCELLAZIONE E REINSERIMENTO.

In data 10 novembre 2011 è stata emessa un’importante sentenza, dal Giudice del Lavoro di Foggia, n. 26646/11, a seguito di ricorso d’urgenza, con la quale per la prima volta in Italia, si è disposto il reinserimento in graduatoria permanente di una docente che non aveva fatto richiesta di aggiornamento.

L’ordinanza poggia sull’illegittimità del D.M. 44/2011, nella parte in cui non consente il reinserimento in graduatoria dei docenti già inseriti. Infatti il Giudice, nell’accogliere il ricorso, proposto con l’avv. Salvatore Santoro del foro di Foggia, dichiarava illegittimo il richiamato decreto nella parte in cui non consentiva il reinserimento dei docenti esclusi, purché ne abbiano fatto richiesta nei termini di impugnazione della medesima graduatoria, ciò perché in contrasto con le leggi 124/99 e 143/04 di rango superiore, disponendo così la disapplicazione del D.M. nella parte contrastante.

Il Giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, si legge nella sentenza, che: "..può affermarsi che l’amministrazione legittimamente ha disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria…Non altrettanto legittimamente, tuttavia, ha omesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito di tempestiva domanda di reinserimento..Nella misura in cui non consente a coloro che sono stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nello stesso termine di 20 giorni (è da ritenersi dalla data di pubblicazione della graduatoria), il D.M. 44/2011 va dunque disapplicato in quanto ciò violativo della previsione di legge."

A tale risultato si è arrivati in quanto la legge 143/2004 statuisce che "A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine è consentito il reinserimento della graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione". È chiaro che il D.M. ha portata di grado inferiore alla legge ed ad essa deve adeguarsi senza porsi in contrasto".

*Presidente dell’associazione “DUEPI SCUOLA”

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