Pensioni. E’ possibile avere in anticipo parte o tutto il montante della previdenza integrativa (RITA)

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Cedan – Da tempo si paventava l’idea di poter sfruttare la previdenza complementare per ottenere il tanto atteso anticipo pensionistico: oggi RITA, la cui sigla sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e indica un’opzione attraverso la quale il lavoratore può chiedere il riscatto di una parte o della totalità del proprio montante accumulato nella previdenza integrativa, è in dirittura di arrivo.

Tale novità è stata resa pubblica grazie alla circolare della Covip n. 888/2018: la circolare risulta essere abbastanza esplicativa in ordine al fatto che non sarà più necessario da parte dell’utenza far produrre una specifica certificazione dall’Inps propedeutica alla richiesta di anticipo pensionistico.

All’interno della circolare viene chiaramente esplicitato che “la sussistenza dei requisiti non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come previsto in precedenza”.

Tale specifica era legata alla prima versione della RITA che era subordinata al raggiungimento dei requisiti previsti per l’adesione all’APE volontaria.

La legge di bilancio 2018 ha definitivamente chiarito che le due misure non devono prescindere l’una dall’altra; di conseguenza il lavoratore potrà inoltrare domanda di prepensionamento ai fondi presentando qualsiasi documentazione già in suo possesso che possa provare il requisito ventennale di contribuzione presso un istituto previdenziale pubblico o sostitutivo (come le casse professionali).

In ordine ai requisiti di accesso, la Covip conferma due possibili casistiche.

La prima relativa al caso in cui il richiedente debba aver cessato l’attività lavorativa e aver maturato contestualmente almeno 20 anni di versamenti nei regimi obbligatori di appartenenza, possedere almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare; in questo caso, potrà accedere alla RITA con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di pensionamento secondo l’assegno di vecchiaia.

La seconda possibilità è circoscritta a coloro che risultano inoccupati da almeno 24 mesi; tale utenza, previa regolare iscrizione alla previdenza complementare di almeno cinque anni, potrà sfruttare una deroga, ovvero quella di non avere maturato la contribuzione ventennale presso l’Inps o una gestione sostitutiva.

Allo stesso tempo, l’anticipo potrà essere richiesto anche a 10 anni dalla maturazione della pensione di vecchiaia, consentendo di fatto una modalità privata di prepensionamento a partire dai 57 anni di età.

Relativamente all’erogazione della rendita in favore del beneficiario, la rata non potrà essere erogata attraverso scadenze superiori al trimestre. Questo per non vanificare il senso della misura, destinata a garantire un sostegno al richiedente.

Per il medesimo motivo, il lavoratore potrà fruire dell’aliquota fiscale di maggior vantaggio che va dal 15% al 9% a seconda degli anni di permanenza nel fondo (al posto del 23% normalmente applicato alle ordinarie modalità di riscatto).

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