Figlio si infortuna durante partita di calcio a scuola, genitore denuncia docente perché non in grado di arbitrare

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Il Tribunale di Roma Sez. XIII, con la Sentenza del 05-03-2018 affronta il caso introdotto con atto di citazione da un genitore esercente la potestà sul minore xxx che evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale il Ministero dell’Istruzione ed altri per sentirli condannare al risarcimento dei danni occorsi ad un minore.

La denuncia è avvenuta in occasione del sinistro verificatosi durante una disputa calcistica organizzata dal Liceo Scientifico xxx presso il campo di gioco xxx a causa del comportamento illecito e aggressivo di un alunno della squadra avversaria. In particolare contestava la culpa in vigilando degli insegnanti non in grado di arbitrare la gara e scongiurare la condotta oltre a lamentare l’omessa predisposizione di misure idonee a prevenire infortuni e delle indicazioni sulle regole e i comportamenti da tenere.

Si costituiva il Ministero deducendo come la competizione fosse inserita nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in collaborazione con la FIGC e pertanto il compito di arbitrare non era assegnato agli insegnanti – impossibilitati ad impedire il fatto trovandosi nelle postazioni riservate fuori dal campo – bensì a personale preposto dalla stessa FIGC. Contestava inoltre le doglianze riguardo l’omessa formazione degli studenti oltre la quantificazione dei danni.

I Giudici respingevano le pretese della famiglia per questi motivi: “Invero -ai sensi degli art. 2048, 1218 c.c. invocati- è necessario dimostrare che l’istituto scolastico deputato al controllo degli allievi a mezzo dei propri insegnanti sia venuto meno a tale obbligo.

Pertanto nell’ambito di un’attività sportiva- nel caso di specie partita di calcio- asseritamente organizzata e gestita dalla scuola è onere dell’infortunato provare la riconducibilità dell’azione colposa di altro allievo causativa del danno all’omessa adozione di misure preventive da parte della scuola idonee ad evitare l’evento (Cass.n.20743/09).

Mentre incombe sulla scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell’azione di una partita se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l’età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco (Cass. n.6844/16).

Ebbene tali le coordinate normative e giurisprudenziali è risultato all’esito dell’istruttoria come nessuna censura possa essere addebitata all’istituto scolastico -e per esso al Ministero- in termini di mancata adozione di misure preventive ad evitare il sinistro occorso in campo durante la partita di calcio per cui è causa.Sul punto i testimoni escussi hanno rappresentato con deposizioni convergenti e dunque credibili come la partita di gioco fosse organizzata nel rispetto delle regole predisposte dalle Organizzazioni del torneo ovvero dal Comitato Regionale Lazio Figc e Coni Lazio, sotto al supervisione di un arbitro designato da siffatta Organizzazione presente in campo durante la partita prontamente intervenuto al soccorso, sotto il controllo altresì di un insegnante di educazione fisica della scuola di appartenenza del giocatore infortunato presente a bordo campo in panchina; che l’infortunio comunque fosse accaduto all’esito di una normale azione di gioco, non particolarmente violenta contrariamente a quanto allegato in citazione e che gli allievi in campo fossero comunque dotati dell’equipaggiamento necessario ed in particolare del parastinchi. In conclusione -tenuto conto della emersa presenza in campo di un arbitro, di rappresentanti Figc fuori campo, di un professore dell’istituto in panchina in osservazione, di dotazione fornita ed indossata dai giocatori e dall’infortunato, dell’età del xxx (17 anni) ovvero di una maturità tale da rendere lo stesso in grado di giocare consapevole delle azioni sue e dei suoi avversari, di assenza di condotta dolosa e aggressiva del giocatore autore dell’impatto scivolato invece nell’ambito di una normale dinamica di gioco- non può non ritenersi come il fatto sia avvenuto accidentalmente ovvero per caso fortuito, senza che possa essere imputata alla scuola alcuna particolare mancanza.

Giacchè nulla più rispetto ai presidi di sicurezza concretamente adottati avrebbe potuto fare per impedire il sinistro, riconducibile allo stato al normale rischio della attività sportiva praticata. Per quanto sopra la domanda deve essere respinta

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