FGU. La sospensione fino a 10 giorni per i docenti non è di competenza dei dirigenti scolastici

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GB – La FGU ha pubblicato un resoconto sulla riunione tenuta al MIUR con le OOSS riguardo alle sospensione fino a  10 giorni nei confronti dei docenti comminata dal dirigente scolastico.

GB – La FGU ha pubblicato un resoconto sulla riunione tenuta al MIUR con le OOSS riguardo alle sospensione fino a  10 giorni nei confronti dei docenti comminata dal dirigente scolastico.

Tale sanzione,  spiega il sindacato, potrebbe non essere più di competenza del dirigente e nemmeno la riabilitazione potrebbe non essere più necessaria per far cessare gli effetti delle sanzioni.

Pubblichiamo il resoconto.

La sospensione fino a 10 giorni nei confronti dei docenti potrebbe non essere di competenza dei dirigenti scolastici e la riabilitazione potrebbe non essere più necessaria per far cessare gli effetti delle sanzioni. Sono queste alcune delle questioni su cui si è discusso oggi a viale Trastevere, durante un incontro tra i rappresentanti dell´amministrazione e dei sindacati della scuola.

La delegazione del Miur ha consegnato ai sindacati le statistiche dei procedimenti disciplinari attivati e conclusi, dalle quali emerge un basso tasso di incidenza del numero delle infrazioni (circa 5 ogni 1000 addetti). Le tabelle però non recano alcun dato circa l´entità e gli esiti del contenzioso e, dunque, non consentono di assumere alcuna informazione circa la fondatezza dei procedimenti. Fermo restando che un procedimento su 3 si conclude comunque con l´archiviazione.

La delegazione Gilda-Unams ha evidenziato, ancora una volta, la necessità di costituire un organo di garanzia della professione docente e della libertà di insegnamento che, con autorevolezza e terzietà e garantendo serenità di giudizio, possa sostituire i dirigenti scolastici e i dirigenti degli uffici per i provvedimenti disciplinari nel delicato esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti.

E´ evidente, infatti, che l´attuale sistema, caratterizzato dall´inasprimento del rapporto gerarchico verticale tra docenti e dirigenti, mediante la concentrazione in capo alla parte datoriale del potere inquirente, requirente e giudicante, non possa che costituire un´aberrazione, come tale fortemente lesiva dell´interesse pubblicistico all´efficacia del "Sistema Istruzione". Efficacia che può essere attuata solo se i docenti vengono posti in condizione di lavorare serenamente.

In più la Gilda-Unams ha fatto rilevare che le sanzioni dei docenti sono ancora regolate da norme di legge che, avendo natura di norme speciali, prevalgono sul decreto Brunetta. Pertanto, è necessario che l´amministrazione, in linea con la più recente giurisprudenza, provveda ad un´attenta rilettura della circolare 88, così da adeguare il proprio orientamento a quello della giurisprudenza, evidenziando che, in ogni caso, le sanzioni sospensive, nei confronti degli insegnanti, non rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici.

La delegazione Gilda-Unams ha raccomandato, inoltre, ai rappresentanti dell´amministrazione, di ricordare ai direttori regionali gli obblighi di denuncia alla Corte dei conti in caso di soccombenza in giudizio dell´amministrazione e gli ulteriori obblighi di denuncia in sede penale, qualora in sede di giudizio (o anche su denuncia agli uffici per i provvedimenti disciplinari) venissero a conoscenza di comportamenti astrattamente integrabili la responsabilità penale di cui all´art. 571 c.p. (abuso di mezzi di disciplina) oppure, nei casi più gravi e in caso di sanzioni totalmente infondate, quella ben più grave di cui all´art.323 c.p. (abuso d´ufficio).

Infine, la Gilda-Unams ha evidenziato la questione della riabilitazione: un istituto espressamente previsto dal Testo unico mai abrogato) che necessita di interventi interpretativi, soprattutto ai fini delle procedure di attuazione. Citando l´orientamento della direzione generale dell´Afam, la delegazione ha espresso il proprio conforme avviso, nel senso dell´applicabilità dello Statuto dei lavoratori che dispone la cessazione automatica degli effetti delle sanzioni, una volta decorso un biennio dalla data della sanzione, senza che vi sia la necessità di atti di impulso da parte del lavoratore.

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