Ferito all’occhio a scuola durante la ricreazione. Nessun risarcimento perché l’incidente non è prevedibile

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La Cassazione, con la sentenza 24090/2017, ha stabilito che il MIUR non è tenuto a risarcire i danni quando un incidente scolastico viene considerato “imprevedibile e imprevenibile”.

Il caso è quello di uno studente ferito ad un occhio da una pallonata nel cortile della scuola durante l’ora di ricreazione.

I giudici hanno condannato la vittima dell’incidente, all’epoca dei fatti minorenne, a risarcire il Miur e la compagnia di assicurazioni, la Generali, delle spese legali sostenute, mettendo fine ad una vicenda giudiziaria che andava avanti dal 1999.

All’epoca dei fatti il protagonista frequentava la quinta elementare a Venezia. Durante le ricreazione, mentre si trovava nel cortile della scuola, fu colpito dal pallone all’occhio sinistro, riportando una lesione della retina con una perdita sensibile della vista, ridotta a quattro decimi. La famiglia citò il Miur in giudizio, chiedendo un risarcimento danni per oltre 463 mila euro. I giudici di merito sia in primo grado che in appello esclusero la responsabilità del ministero ritenendo che il danno fosse, appunto, imprevedibile e imprevenibile.

La vittima presentò ricorso in Cassazione denunciando, tra i vari motivi del ricorso, il fatto che la Corte d’appello non avrebbe «valutato appieno le testimonianze, dalle quali erano emerse varie circostanze idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al personale scolastico», puntando il dito, in particolare, sulla vicinanza del bambino rispetto al campo di gioco, sulla forza agonistica dei giocatori e sulla circostanza che il pallone fosse sgonfio.

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