Ferie solidali, a chi spettano? Procedura per la fruizione

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Il decreto legislativo n. 151/2015, il cosiddetto Jobs Act, ha introdotto l’istituto delle ferie solidali.

Jobs Act

Si tratta di ferie che possono essere cedute gratuitamente dai lavoratori a colleghi che hanno figli minori che necessitano di presenza fisica e cure costanti.

Sono cedibili soltanto le ferie eccedenti, quelle, cioè, che vanno oltre le 4 settimane l’anno che per legge spettano ad ogni lavoratore.

CCNL 2016/18

L’istituto delle ferie solidali è stato disciplinato per la scuola dall’articolo 45 e 71  del  CCNL 2016/18.

Secondo quanto previsto dal suddetto articolo, il dipendente, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, che abbia l’esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:

  • le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
  • le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL 16/10/2008.

Ecco la procedura da seguire per la fruizione delle suddette ferie:

  • Il dipendente, che necessita delle ferie solidali e che ne abbia i requisiti, presenta domanda all’amministrazione (o all’ente di ricerca) per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza, previa presentazione di adeguata documentazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
  • l’amministrazione informa tutto il personale dell’esigenza espressa dal dipendente, garantendo il suo anonimato;
  • gli altri dipendenti, che aderiscono volontariamente alla richiesta, comunicano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere;
  • se i giorni di ferie o riposo offerti superino quelli richiesti dal dipendente, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti;
  • se i giorni di ferie o riposo offerti siano inferiori a quelli richiesti e le richieste siano di più dipendenti, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
  • il dipendente può fruire delle ferie e giornate cedute, soltanto dopo la completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti,  nonché dei permessi di cui all’art. 48 e dei riposi compensativi
    eventualmente maturati;
  • qualora vengano meno le condizioni per la fruizione delle ferie e giornate offerti, prima della fruizione totale o parziale, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Scuola

Quanto detto sopra non riguarda i dipendenti della scuola, ma quelli delle università e degli enti di ricerca.

Per la scuola valgono ancora le disposizioni del CCNL 2007, confermate e non modificate dal CCNL 2016-18, come chiarito anche dall’ARAN nell’orientamento applicativo appositamente pubblicato:

“Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola”.

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