Ferie personale ATA su supplenza breve

WhatsApp
Telegram

Le ferie maturate del supplente breve sono proporzionali al servizio prestato. Cosi come stabilisce l’art. 19 del CCNL/2007.

Una nostra lettrice ci chiede:

Sono stata assunta come collaboratrice scolastica dal 12/12 fino all’11/01. In sostituzione di una collega assente per malattia. La domanda è, nei giorni lavorativi durante le vacanze cioè 27,28,02,03,04 come devo regolari? In segreteria non mi  hanno preso in considerazione per i turni, perché sono una supplenza breve. Ma io però non ho maturato ferie e, non ho la possibilità di maturane in futuro se la collega dovesse rientrare. Io ho chiesto di lavorare. Ma cosa è previsto in questi casi? Grazie

risposta di Giovanni Calandrino – Gentilissima, Le ferie del personale 07assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Fonte normativa art. 19.2 del CCNL/2007.

Pertanto durante la sospensione delle attività didattiche avrebbe potuto fruire delle sole ferie maturate in proporzione alla durata del contratto (dal 12.12.18 al 11.01.19).

Si coglie l’occasione per ricordare che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile