Ferie personale ATA: quando si possono rimandare, anche per più anni scolastici

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A causa dell’emergenza Coronavirus numerosi assistenti amministrativi hanno lavorato e continuano a lavorare in modalità agile. Cosa accade per le ferie pregresse. 

Un nostro lettore chiede

Sono un assistente amministrativo che ha effettuato e sta effettuando lavoro agile. Quest’anno gli assistenti amministrativi   della mia scuola non hanno ancora fruito delle ferie pregresse dovendo lavorare da casa. Può un dirigente  decidere di non concedere ferie pregresse?
saluti

di Giovanni Calandrino – la nota ministeriale prot. n. 392 del 18.03.2020 inerente “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”, fornisce indicazioni chiare per le scuole, ribadendo ancora più palesemente quanto già sostenuto dalla nostra redazione nella scheda: Coronavirus: Personale ATA nessun obbligo di fruizione delle ferie, indicazioni alle scuole

Nella nota si legge, Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

Dunque nei soli casi in cui il personale ATA non può ricorrere alla forma del lavoro agile si dispone quanto già detto nella precedente nota 323/2020 [In sintesi, le ferie, a richiesta, possono essere fruite entro il 30 aprile, solo se riferite all’anno precedente: lo dice l’art. 13 del CCNL 2007].

Eppur vero che le ferie sono un diritto irrinunciabile, la sentenza n. 15652/2018 della Cassazione, pubblicata il 14 giugno 2018 dalla  Sezione Lavoro nell’ultimo grado di giudizio, prevede che il dipendente pubblico possa richiedere e vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie arretrate oltre i diciotto mesi nel caso in cui la rinuncia al periodo di riposo non dipenda dalla volontà del lavoratore, ma da un’imposizione del datore di lavoro.

La monetizzazione delle ferie, in caso ricorra la condizione illustrata, deve avvenire anche in assenza della richiesta formale di fruizione da parte del dipendente. Come scrive il Foglietto della Ricerca, la Cassazione sottolinea il diritto del lavoratore alle ferie [DIRITTO RIBADITO NEL NOSTRO CCNL ALL’ART. 13 COMMA 8]. Quindi, l’attività prestata dal dipendente quando doveva essere in ferie rappresenta prestazione contrattualmente non dovuta e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva.

Dunque la normativa vigente e la sentenza di Cassazione consolidano il principio di pagamento delle ferie arretrate, oltre i 18 mesi, nel caso di diniego del datore di lavoro.

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI

Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.

Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente, potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.

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