Ferie non godute a.s. 2011/12, nuovo parere della Funzione pubblica sui casi in cui possono essere retribuite

Di Lalla
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Lalla – Il parere è dell’08 ottobre e Orizzonte Scuola lo aveva già segnalato. Lo ripetiamo perchè la Funzione Pubblica lo inserisce sul sito solo adesso e quindi potrebbe sembrara un nuovo tassello della telenovela ferie godute, ma in realtà non lo è. Il Parere è dato all’azienda ospedaliera San Camillo, in merito alla possibilità di ritenere escluse dall’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.

Lalla – Il parere è dell’08 ottobre e Orizzonte Scuola lo aveva già segnalato. Lo ripetiamo perchè la Funzione Pubblica lo inserisce sul sito solo adesso e quindi potrebbe sembrara un nuovo tassello della telenovela ferie godute, ma in realtà non lo è. Il Parere è dato all’azienda ospedaliera San Camillo, in merito alla possibilità di ritenere escluse dall’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.

L’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini richiede alla Funzione Pubblica un parere, osservando che i casi richiamati dall’art. 5 comma 8 del DL n. 95/2012 (spending review) si riferiscono a "situazioni per le quli la prevedibilità dell’evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbero una ponderazione circa l’adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell’amministrazione. Al contrario, i casi e le modalità con cui si determina la cessazione richiamati nella richiesta di parere riguarderebbero situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta), ovvero casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell’assenza del servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza)"

Nell’emanare il parere la Funzione Pubblica riprende allora il disposto di legge, la spending review, che stabilisce l’obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate "…. non danno in nessun luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"

Pertanto, ritiene la Funzione Pubblica, bisogna indagare cosa significhi "in nessun luogo" ed esprime il seguente parere

"A regime, nel divieto posto dal comma 8 dell’art.5 del citato DL n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.

Ad ogni modo, considerato che la questione è rilevante per mole Amministrazioni e presenta dei risvolti finanziari, si ritiene necessario acquisire in proposito l’avviso del Ministero dell’economia e finanze "

Il parere

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