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Ferie ATA in servizio con art. 59 su supplenza docente part-time

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Le ferie del personale ATA a tempo indeterminato che accetta incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL, possono essere fruite nella scuola di titolarità

Una nostra lettrice chiede “Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato come assistente amministrativo ma ho accettato un contratto di lavoro come docente fino al 30/06/19 in base all’art. 59 del C.C.N.L. 2006/2009, per quanto riguarda le ferie, avendo io un orario di sole 10 ore settimanali che effettuo il lun. mart. merc. ven. (la scuola è chiusa il sabato) al mio rientro come ass. amm.vo a quanti giorni di ferie avrò diritto?
Per coprire il periodo di sospensione dell’attività didattica per il periodo di Natale e Pasqua avrei bisogno solo di 12 giorni di ferie, i restanti giorni maturati da docente e non utilizzati per coprire la sospensione dell’attività didattica possono essere fruiti successivamente?
A quanti giorni di preciso avrei diritto in totale?
Vi ringrazio nel caso di una vostra eventuale risposta
Cordiali saluti.”

risposta di Giovanni Calandrino – Gentilissima, innanzitutto bisognerà calcolare il monte ferie spettanti sui giorni effettivi di servizio come docente.

Pertanto se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:
360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x
Se dopo il terzo anno:
360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x
(per giorni di servizio si intende il periodo tra l’inizio e la fine della supplenza docente / come da contratto)

Dopo di ciò visto che è su un part-verticale, ai sensi dell’art. 39/11 (pers. docente) del CCNL/2007 i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Giova ricordare, quindi, che ciò che rileva ai fini della proporzione non è il numero delle ore settimanali di insegnamento ma dei giorni.

Pertanto occorre fare anche questa proporzione:
n. gg. di lavoro settimanali (4) : 5 gg. = x gg. : (il risultato della precedente proporzione)

Al risultato deve sottrarre i 12 gg. di ferie per coprire i periodi di sospensione delle attività didattiche, la differenza delle ferie spettanti potrà fruirle nella scuola di titolarità.

Le ricordo che l’ARAN si è così espressa in merito: “Al personale a tempovindeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?”

“Orientamento applicativo”:

Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.

Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”

Quindi, le ferie le devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.

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