Famiglia ricorre contro bocciatura, i giudici: “corsi di recupero non necessari. Bocciatura serve ad affrontare più efficacemente l’ulteriore corso degli studi”

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Una famiglia impugna l’esito di uno scrutinio finale che ha portato alla bocciatura del loro figlio. Con loro sorpresa i giudici danno ragione alla scuola.

IL CASO

Una famiglia ricorreva al TAR Lazio impugnando l’esito dello scrutinio finale relativo al loro figlio che ha frequentato la 2^, ma non è stato ammesso alla frequenza della 3^ dell’Istituto considerato Avverso tale valutazione i ricorrenti deducevano l’articolata censura di violazione degli articoli 2, commi 6 e 9, 4 commi 2 e 3, 5, 6, 7 e 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007; più altre violazioni come quella del PTOF, delle “Modalità di recupero dei debiti formativi”; la violazione dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 122 del 2009 denunciando eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento e per ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste. Insomma tutto quello che di norma viene eccepito contro una bocciatura.

BOCCIARE E’ UTILE

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, con sentenza del 15-09-2017, n. 9735 così si pronuncia: “Rispetto alla fattispecie generale della motivazione in tema di concorsi ed esami il Consiglio di Stato chiarisce in particolare, per i giudizi dei Consigli di classe sull’ammissione alla classe successiva che: “Il merito della valutazione di un alunno rientra nell’ambito insindacabile dei giudizi, espressi in sede di valutazione scolastica, giudizi intesi non a selezionare gli alunni più meritevoli, come nelle prove concorsuali, ma a definire in concreto un’efficace formazione dei singoli, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica: il giudizio di non ammissione alla classe superiore non rappresenta, pertanto, una soccombenza rispetto a promossi destinatari di giudizi positivi, ma esprime l’accertamento tecnico della necessità che i non ammessi, ripetendo l’anno, possano poi affrontare più efficacemente l’ulteriore corso degli studi. L’ordinamento tutela in questi termini – e non quale immediata pretesa alla promozione – il corretto esercizio della potestà pubblica esercitata nell’ambito di un servizio, quello scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti, nell’interesse degli stessi e della società, con margini di valutazione tecnica particolarmente ampi.” (Cons. Stato Sez. VI, 16-04-2012, n. 2138). La diversa funzione della motivazione negli scrutini scolastici, come collegata ai differenti scopi che essi hanno nella formazione di un alunno, si evince proprio dai criteri predeterminati dal Consiglio di classe tra i quali si rinviene “il possesso di conoscenze fondamentali necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe di frequenza” che è servito a giustificare, nei confronti del figliolo dei ricorrenti, il voto di quattro in Lingua e letteratura italiana nel primo e nel secondo quadrimestre, al quale corrisponde il giudizio sintetico “Evidenti carenze nella produzione orale e scritta”; il voto di quattro in Matematica nei due quadrimestri al quale corrisponde il giudizio sintetico di “Conoscenze carenti di parte dei contenuti fondamentali, applicazione con errori di calcolo ed anche di procedura.”; ed infine per il voto di tre conseguito in Scienze della terra e geologia il cui giudizio è “Conoscenze carenti di parte dei contenuti fondamentali.”. E tale predeterminato criterio corrisponde peraltro a quanto previsto all’art. 6, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 il cui relativo profilo di illegittimità va dunque completamente disatteso.”

NON NECESSARI CORSI DI RECUPERO

Ma l’altro aspetto meritevole senz’altro di osservazioni è quello con cui i ricorrenti fanno valere che il figliolo, pur presentando sin dal primo quadrimestre delle insufficienze gravi non sarebbe stato messo in condizione di recuperarle, tranne che in inglese dove avrebbe recuperato. ” A parte che in tale disciplina risulta dal verbale di scrutinio finale che l’insufficienza in inglese, nel primo quadrimestre era pari a cinque e cinque è rimasta anche dopo gli interventi di recupero, per come testualmente risulta dal verbale dell’8 giugno 2017, al riguardo viene chiarito da una del tutto condivisibile giurisprudenza che “La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di stato o alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.” (TAR Puglia, Lecce, sezione II, 5 febbraio 2016, n. 257), laddove nel caso in esame il giudizio finale che ha comportato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva è di difficile elusione, evidenziando proprio l’ “accentuata carenza della preparazione complessiva con serio pregiudizio per una proficua frequenza nella classe successiva”. Peraltro ancora più icasticamente il medesimo Tribunale Amministrativo osserva che: “In ambito scolastico non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione di un alunno agli esami di stato o alla classe superiore l’incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola”, con la conseguenza che anche se l’Istituto nulla avesse disposto al riguardo e tale possibilità non è contestata dalla Amministrazione, attesa la semplice memoria di costituzione cui ha affidato la propria difesa, tanto non costituirebbe, in base a tale condivisibile giurisprudenza, un’omissione rilevante come peraltro confermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236.”

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