False dichiarazioni, cosa rischia un impiegato pubblico? Sentenze

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Cosa rischia un impiegato pubblico se effettua una falsa dichiarazione? Tre sentenze ci aiutano a comprendere quali sono le conseguenze.

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/04/2018, n. 9314 (rv. 648655-02)

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, legittima il recesso dell’amministrazione per falsità “commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro” per sanzionare un comportamento ritenuto “ex ante” di particolare disvalore, senza restringere il campo di applicazione della norma a fattispecie di reato che precludono l’accesso al pubblico impiego; nondimeno, la giusta causa di licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un’ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso, con esclusione di ogni automatismo, censurabile di incostituzionalità.

Cass. civ. Sez. lavoro, 24/08/2016, n. 17304

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo l’autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni

Cons. Stato Sez. VI, 29/04/1989, n. 535

La revoca della nomina del pubblico impiegato a causa dell’accertata falsità di dichiarazioni dell’impiegato in ordine alla esistenza o inesistenza di circostanze rilevanti agli effetti dell’ammissione al pubblico impiego, è illegittima qualora l’amministrazione non abbia svolto alcuna indagine, rilevante ai fini della conseguenza della motivazione, in ordine allo stato di buona fede dell’impiegato stesso, in relazione al livello culturale ed alla gravità delle conseguenze della di lui condotta.

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