Evade dagli arresti domiciliari per partecipare ad un consiglio di classe

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Veniva confermata la condanna di xxx. alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione (art. 385 c.p.).

Nel caso in questione un pomeriggio , l’imputato detenuto agli arresti domiciliari, a seguito di invito del Preside dell’Istituto, si era recato a scuola partecipando, in qualità di rappresentante di classe, ad un Consiglio di classe, che si era protratto fino alle ore 18:00, facendo rientro nell’abitazione alle ore 19:00.

Tale condotta, secondo le concordi sentenze di merito, integra il delitto di evasione poichè la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto non rientra tra le attività che ne autorizzavano l’uscita dall’abitazione, limitata “ad allontanarsi dal domicilio coatto al solo fine di frequentare giornalmente le lezioni presso (OMISSIS)“.

La Cass. pen. Sez. VI, con Sent 08-03-2018, n. 10587 rileva che il giudice di appello, che confermava la condanna per il reato di evasione, ha esaminato le deduzioni difensive incentrate, sia con riguardo alla sussistenza dell’elemento materiale del reato che della consapevolezza dell’imputato di violare la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio impostogli, sulla possibilità di inquadrare la partecipazione al Consiglio di classe.

E la Cassazione Penale sulla qualificazione del Consiglio di Classe afferma che “i Consigli di classe svolgono attività complementare all’attività didattica, riunendosi con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni“.

E’, tuttavia, superfluo, in questa sede, addentarsi in una verifica sulla natura dei Consigli di classe poichè la interpretazione proposta dalla difesa urta – come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato – contro il tenore letterale dell’autorizzazione che il giudice per le indagini preliminari aveva rilasciato al xxx. e che era limitata alla “partecipazione alle lezioni“, nozione, questa di inequivoca valenza sia sul piano letterale che dell’ordinamento scolastico e che, a prescindere dai riferimenti orari, indica la partecipazione a quella particolare attività didattica costituita dagli incontri tra discenti e docenti per la illustrazione di contenuti delle materie oggetto di studio e le conseguenti prove di apprendimento.

Si tratta di nozione di facile e immediata comprensione sul piano del senso comune e viepiù da parte di uno studente, quale il ricorrente, che non poteva certo ritenersi autorizzato all’uscita dall’abitazione dall’invito ricevuto dal dirigente scolastico, tant’è che, ai fini della partecipazione alle lezioni, si era premurato di chiedere l’apposita autorizzazione al giudice, piuttosto che affidarsi alla natura obbligatoria della frequenza scolastica.

Nè rilevano, onde ritenere insussistente l’elemento soggettivo la episodicità della violazione e le contingenze esterne che determinavano anche il ritardo nel rientro a casa terminato il Consiglio di classe.

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