Estero: aggiornamento graduatorie permanenti. Ordinanza il 18 dicembre

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Lalla – Pubblichiamo la scheda UIL sull’ordinanza che sarà pubblicata sulla G.U. il 18 dicembre p.v. per la riformulazione e l’aggiornamento delle graduatorie, per il  20013/2016, ai fini della destinazione all’estero del personale docente e ATA a tempo indeterminato

Lalla – Pubblichiamo la scheda UIL sull’ordinanza che sarà pubblicata sulla G.U. il 18 dicembre p.v. per la riformulazione e l’aggiornamento delle graduatorie, per il  20013/2016, ai fini della destinazione all’estero del personale docente e ATA a tempo indeterminato

Elaborazione UIL

I REQUISITI PER  L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
Il personale docente ed ATA a tempo indeterminato  può chiedere di essere inserito nelle  graduatorie per la destinazione all’estero  a condizione che abbia superato il periodo di prova previsto per l’ottenimento dell’incarico a tempo indeterminato in territorio metropolitano ed abbia svolto almeno un anno di effettivo servizio nello stesso posto (scuola dell’infanzia e scuola primaria) nella stessa  classe di concorso (scuola secondaria di primo e di secondo grado), nella  stessa qualifica (personale ATA) corrispondente alla graduatoria nella quale chiede  l’inserimento e abbia superato le prove di accertamento linguistico indette  nel 2006  o nel 2011 od entrambe,  relative  alla tipologia, all’area linguistica o alle aree linguistiche per le quali chiede l’inserimento nelle rispettive graduatorie.

LA NOMINA PER IL SERVIZIO ALL’ESTERO
La nomina è di nove anni scolastici come previsto dalla legge 10/11 art. 2 comma 4 novies, che ha modificato l’art.116 comma 1 del CCNL/2207 , così come di nove anni scolastici è la durata del servizio presso le Scuole Europee, come previsto dallo Statuto del personale delle Scuole Europee e come  espressamente  recepito  dall’art.116, comma 2 del CCNL/2007.     

IL PERSONALE CHE NON E’ MAI STATO DESTINATO ALL’ESTERO
Ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie il personale docente ed ATA, che, non avendo mai prestato servizio all’estero, abbia superato le  prove indette con  D.I 4377/2011 oppure  le  prove indette con D.I. 4747/2006. Se  ha partecipato anche alle prove indette con D.I.4377/2011, sceglie di essere inserito con il punteggio conseguito o  nelle prove indette con il D.I. 4747/2006 o con  le prove indette il D.I. 4377/2011. Se la scelta non è espressa nella domanda l’inserimento avviene con il punteggio conseguito nelle prove del 2011.

IL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO ALL’ESTERO
Ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie il personale docente ed ATA, che ha prestato servizio all’estero con un mandato della durata di sette anni scolastici, ai sensi del D.Lgs. 297/94, o con un mandato della durata di cinque anni scolastici ai sensi del CCNL/2007. Tale personale, se ha superato le  prove di accertamento linguistico indette con D.I. 4747/2006 o le prove indette con D.I. 4377/2011,  può scegliere di essere inserito con il punteggio conseguito nelle prove di  cui al D.I. 4747/2006 o al D.I. 4377/2011. Tale personale può essere nominato solamente fino al completamento dei 9 nove anni scolastici secondo le norme di attuazione della Legge 10/2011 di cui alla Circolare MAE n. 1/2011.

DOCENTI  DI  LINGUA STRANIERA –  REQUISITI PER  L’INCLUSIONE NELLE  GRADUATORIE COD. FUNZ. LET  034, COD. FUNZ. 003 – 007 – 012
Oltre ai docenti di materie letterarie, anche i docenti di lingua straniera possono chiedere l’inserimento nelle graduatorie dei Lettori, codice funzione 034 LET  e nelle graduatorie per l’insegnamento dell’italiano nei corsi di lingua e cultura italiana, cod. funz. 003, per l’inserimento nelle graduatorie per i lettorati presso le università straniere. I docenti di lingua straniera ( classi di concorso a A/245, A/345,  A/445, A/545  – lingua straniera nelle scuole secondarie di primo grado)  e  i docenti ( classi di concorso A/246, A/346, A/446, A/546 – lingua e civiltà straniera nelle scuole secondarie di secondo grado ) possono chiedere l’inserimento a condizione che, nell’ambito degli studi universitari del vecchio ordinamento, abbiano superato  2 esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del MIUR, riportata negli Allegati annessi all’O.M.,   ovvero nel nuovo ordinamento che abbiano conseguito nel settore scientifico disciplinare previsto dalla normativa citata nel preambolo i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dagli stessi provvedimenti.
Tali docenti, possono, alle stesse condizioni, presentare domanda anche per l’inclusione nelle graduatorie  – codice funzione 003 -, limitatamente all’insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana ex art. 636, D.Lgs. 297/94, escluso quindi l’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado.
Nelle scuole statali italiane all’estero solo la lingua inglese è  insegnata da  personale docente  a tempo indeterminato proveniente dall’Italia, pertanto i docenti appartenenti alla classe di concorso A/345-  lingua straniera – inglese – e i docenti appartenenti alla classe di concorso A/346 – lingua e civiltà straniera – inglese –  possono presentare domanda  rispettivamente: per il codice funzione 007 (insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado)  e per il codice funzione 012 – insegnamento della lingua e civiltà straniera  inglese-  nelle scuole secondarie di secondo grado.   

LA DOCUMENTAZIONE PER L’IMMISSIONE NELLE GRADUATORIE
Ai sensi dell’art.15 della Legge 183/2011  i titoli dichiarati ai fini della valutazione per l’inserimento in graduatoria  debbono essere autocertificati. Le autocertificazioni  debbono riportare tutti gli elementi  necessari per consentire all’Amministrazione di acquisire d’ufficio le informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive. In particolare, le autocertificazioni dei titoli di studio, quali la seconda laurea, i master, gli attestati dei  corsi di perfezionamento e i diplomi dei corsi di specializzazione, i diplomi rilasciati dai  Conservatori e dalle  Accademie delle Belle Arti  o le abilitazioni diverse da quelle che hanno consentito l’immissione in ruolo, debbono contenere tutti gli elementi necessari per la loro identificazione.

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Entro il 14/12/2012 sono pubblicati all’albo dell’Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri ( www.esteri.it/politica estera/cultura/istituzioni scolastiche italiane all’estero) gli elenchi del personale che ha superato le prove d’accertamento linguistico con i relativi punteggi. Il personale docente ed ATA, in possesso dei requisiti previsti, che intenda richiedere l’inclusione nelle graduatorie o il solo aggiornamento della propria posizione nelle stesse,  presenta domanda al Ministero degli Affari Esteri  utilizzando esclusivamente i moduli allegati all’O.M. La domanda, corredata,  dagli appositi moduli debitamente compilati sotto la propria personale responsabilità firmati in ogni pagina, unitamente alle autocertificazioni, deve essere spedita, per raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero degli Affari Esteri, DGSP Ufficio V, Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
I titoli da valutare debbono essere conseguiti entro il 7 novembre 2011, data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4377/2011). I titoli conseguiti dopo tale data non sono presi in considerazione.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
Sulla base di quanto  previsto  dai precedenti articoli  della presente Ordinanza è formata  una graduatoria del personale docente ed ATA per ciascuna tipologia,  codice funzione, e  per ogni area linguistica. L’ordine di graduatoria è dato, per ciascun concorrente dal punteggio complessivo derivante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello risultante dalla valutazione dei titoli,di cui alla tabella allegata al CCNL/2007,  autocertificati dal candidato.   A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria è determinato sulla base dei  titoli di preferenza previsti dal D.P.R. del 9 maggio .1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni,  secondo le dichiarazioni  autocertificate.

La tabella di valutazione dei titoli

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